ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali dell’individuo assume un rilievo primario sia alla streguadella Cost<strong>it</strong>uzione repubblicana del 1948 sia a fronte dell’adesione daparte dell’Italia alla Convenzione europea per la salvaguardia dei dir<strong>it</strong>tidell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Ciò spiega il motivo per cuiist<strong>it</strong>uti originariamente rifer<strong>it</strong>i ai rapporti internazionali tra le autor<strong>it</strong>à statali ocomunque aventi un significato pol<strong>it</strong>ico siano stati utilizzati dalla più recentegiurisprudenza in funzione della garanzia dell’estradando. Questo discorsopuò essere rifer<strong>it</strong>o, in particolare, al principio di special<strong>it</strong>à e al decreto ministerialedi estradizione.15. Sul principio di special<strong>it</strong>àIl principio di special<strong>it</strong>à è ormai una costante di tutti gli ordinamentinazionali in materia di estradizione, essendo assurto al rango di norma consuetudinariadel dir<strong>it</strong>to internazionale ed avendo pertanto una portata generale78 . Esso impedisce allo Stato consegnatario di procedere nei confronti dellapersona estradata per fatti diversi da quello o da quelli per i qualil’estradizione sia stata concessa e anteriori alla consegna.Tale regola è stata recep<strong>it</strong>a nel sistema giuridico <strong>it</strong>aliano dagli artt. 699e 721 c.p.p., che si riferiscono rispettivamente all’estradizione c.d. “passiva” ea quella c.d. “attiva”. Le norme in questione lim<strong>it</strong>ano l’effetto preclusivo delprincipio de quo alle sole misure restr<strong>it</strong>tive della libertà personale. Si trattatuttavia di una disciplina meramente residuale, in quanto le disposizioni soprarichiamate si applicano soltanto in assenza di una specifica convenzione con ilPaese “richiedente” o “richiesto”, ex art. 696 co. 1 c.p.p.La clausola di special<strong>it</strong>à è espressamente prevista sia dall’art. 14 dellaConvenzione europea di estradizione sia dall’art. XVI del Trattato di estradizioneItalia-USA, tanto per c<strong>it</strong>are gli esempi più significativi. In entrambi i casisi stabilisce che la persona estradata non soltanto non può essere detenuta,ma neppure giudicata o pun<strong>it</strong>a dallo Stato richiedente; la preclusione si e-stende quindi all’esercizio dell’azione penale.La ratio del suddetto principio era, ed è tutt’ora, quella di ev<strong>it</strong>are lec.d. “estradizioni fraudolente”, impedendo allo Stato “richiedente” di celaredietro una richiesta di estradizione avanzata per certi fatti di reato l’intenzionedi processare, condannare o punire la persona estradata per fatti diversi, per iquali essa non potrebbe essere concessa dallo Stato al quale venga presentata78Cfr., ex permultis, Cass. pen. S.U., 29 novembre 2007, n. 11971 (Pazienza).32
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2la domanda.Si tratta pertanto di un lim<strong>it</strong>e opposto al potere giurisdizionale delloStato cui il soggetto in questione sia consegnato, a salvaguardia della potestàdello Stato c.d. “di rifugio”. Esso tutela dunque una prerogativa diquest’ultimo. Ciò emerge chiaramente, per quanto riguarda l’ordinamento<strong>it</strong>aliano, dalla lettura dell’art. 699 co. 4 c.p.p., il quale affida al Ministro dellaGiustizia il comp<strong>it</strong>o di verificare l’osservanza della condizione di special<strong>it</strong>à, incaso di estradizione “passiva”.Tuttavia, in determinate s<strong>it</strong>uazioni, tale condizione può assumere lesembianze di uno strumento di garanzia dell’estradando. Ciò avviene, in particolare,in caso di estradizione “per l’estero”, quando vi sia il rischio che ilsoggetto de quo, per fatti diversi da quelli per i quali sia stato consegnato alleautor<strong>it</strong>à straniere, possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatoriovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (compresa la penadi morte) o comunque ad atti che violino dir<strong>it</strong>ti fondamentali della persona 79 .In una simile evenienza, la concedibil<strong>it</strong>à dell’estradizione sarà subordinataal rispetto, da parte dello Stato c.d. “ricevente”, del principio di special<strong>it</strong>à;una siffatta verifica dovrà però essere effettuata non ex post, e cioè successivamentealla consegna, così come prevede l’art. 699 co. 4 c.p.p. c<strong>it</strong>., bensìex ante. Infatti, laddove si riscontri la mancata osservanza di questo principio,da parte dello Stato anzidetto, vi sarà motivo di r<strong>it</strong>enere che l’individuo,se estradato, possa essere sottoposto agli atti, ai trattamenti o alle pene primaindicati e, di conseguenza, l’estradizione non potrà essere concessa, ai sensidell’art. 698 co. 1 c.p.p.Il controllo in questione deve essere svolto in primis dal giudice penale,nel corso della c.d. “fase giurisdizionale” del relativo procedimento, dalmomento che l’art. 705 co. 2 lett. c) c.p.p. rinvia all’art. 698 co. 1 sopra richiamato.In questa sede, la Corte d’Appello competente per terr<strong>it</strong>orio, inprimo grado, e la Corte di Cassazione, in caso di ricorso contro la decisionedella prima, non potranno lim<strong>it</strong>arsi a verificare se lo Stato “richiedente” sia omeno tenuto a rispettare il principio di special<strong>it</strong>à; del resto, un simile esamesarebbe del tutto inutile, trattandosi di una norma del dir<strong>it</strong>to internazionalegenerale che, in quanto tale, si applica nei confronti di tutti gli Stati, anchequalora non sia contenuta in specifiche disposizioni convenzionali.Gli organi anzidetti dovranno piuttosto assicurarsi che tale regola producaeffetti giuridicamente vincolanti anche nell’ordinamento interno dello Stato79Cfr. art. 698 co. 1 c.p.p.33
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