ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2ca di per sé un reciproco riconoscimento e una fiducia negli ordinamenti sostanzialie processuali degli altri Stati membri: non si può, sulla base di talipresupposti, comprimere la garanzia dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali assicurata dalGrundGesetz (punto 118). Il BVerfG dirotta la propria pronuncia a scap<strong>it</strong>odella legislazione attuativa interna del m.a.e. (omologa della nostra L. 69 c<strong>it</strong>.);tuttavia, come si è visto, il Tribunale si pone, pur volendo avallare riferimential caso concreto, in termini ancora generalizzanti. Questo ricorda atmosferetipiche della giurisprudenza Solange I, pretendendo il BVerfG di applicare, invia (anche solo apparentemente) generica, i dir<strong>it</strong>ti fondamentali nel proprioordinamento e diffidando delle magre garanzie dei dir<strong>it</strong>ti a livellodell’Unione.A parer di alcuni autori, sotto quest’ultimo profilo (quello della diffidenzadi fondo del BVerfG in materia di dir<strong>it</strong>ti), la vicenda tedesca del mandato diarresto europeo sembrerebbe più un caso paradigmatico di contrastoall’espansione inarrestabile delle competenze dell’Unione piuttosto che unareale esigenza di tutela delle garanzie annesse al giusto processo.20. Il processo penale in contumacia56Maria Antonietta Pal<strong>it</strong>taLa contumacia dell’imputato,consiste nella sua consapevole,ingiustificatamancata comparizione all’udienza preliminare cosi come previstodall’art. 420 quater del c.p.p .Il problema riguardante la disciplina del processo in absentiadell’imputato,pone un’alternativa controversa: da un lato la necess<strong>it</strong>à di garantirei dir<strong>it</strong>ti fondamentali del soggetto imputato,come il dir<strong>it</strong>to di difesa e ildir<strong>it</strong>to allo svolgimento di un equo processo;dall’altro l’interesse pubblico alregolare svolgimento della funzione giurisdizionale .21. La contumacia e l’estradizioneTra tutte le forme di cooperazione internazionale in amb<strong>it</strong>o penalistico,rileviamo l’importanza dell’estradizione.Analizzando la previsione del processo penale contumaciale osserviamocome questi, abbia tradizionalmente rappresentato un lim<strong>it</strong>e alla concessionedell’estradizione nei rapporti con quei Paesi che non ammettono lacelebrazione del giudizio in assenza dell’imputato.
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2Soltanto l’art. 3 del secondo Protocollo Addizionale alla Convenzioneeuropea di estradizione (adottata a Strasburgo nel marzo del 1978, ed entratoin vigore nel giugno del 1983), si è occupato ,con una disposizione ad hoc,delle domande di estradizione “esecutiva” aventi ad oggetto una sentenza e-messa in absentia dell’imputato. Tale protocollo, prevede che «quando unaParte Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una personaallo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciatanei suoi confronti con sentenza contumaciale, laParte richiesta può rifiutarel’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettatoi dir<strong>it</strong>ti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di unreato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offregaranzie r<strong>it</strong>e-nute sufficienti per assicurare all’estradando il dir<strong>it</strong>to a un nuovoprocesso che salvaguardi i dir<strong>it</strong>ti della difesa».Ove per “dir<strong>it</strong>ti minimi di difesa” occorre fare riferimento all’art 6 della Cedue in particolare alla Risoluzione n. 11 adottata dal Com<strong>it</strong>ato dei ministri delConsiglio d’Europa nel 1975, in cui è previsto il minimum perché il processopenale possa dirsi equo. Tale direttiva, manifesta l’esigenza di garantire chel’imputato non sia sottoposto a giudizio, ove non sia stato in precedenza raggiuntoda una tempestiva notificazione della c<strong>it</strong>azione, la quale gli consenta dicomparire e apprestare la sua difesa, salvo che egli non si sia sottratto alla giustiziavolontariamente.La stessa Risoluzione, inoltre, afferma la necess<strong>it</strong>a che «l’imputatopossa, comunque, impugnare la sentenza conseguente al dibattimento celebratosenza la sua partecipazione e in particolare ottenere l’annullamento o laripetizione del giudizio quando, rispettivamente, sia stato c<strong>it</strong>ato irregolarmenteo provi che la mancata presenza o l’omesso preavviso di essa al giudice,sono dovuti a una causa involontaria».L’Italia, inizialmente oppose una “riserva” di non accettazione, r<strong>it</strong>iratapoi nel 1990, a segu<strong>it</strong>o dell’entrata in vigore del codice di r<strong>it</strong>o penale, r<strong>it</strong>endendoche la procedura introdotta dall’art. 175 c.p.p., relativa alla rest<strong>it</strong>uzionein termini, consentisse di assolvere a quanto previsto nello strumento pattizio.Tuttavia la realtà fu diversa, in quanto il processo contumaciale, conl’originario meccanismo riparatorio della rest<strong>it</strong>uzione in termini ,diede ad<strong>it</strong>oa numerosi mon<strong>it</strong>i della Corte Europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo, la quale giunseal punto di “imporre” una modifica della disciplina prevista dall’art.175.c.p.p.La riforma di tale ist<strong>it</strong>uto, si ebbe, per l’appunto, a segu<strong>it</strong>o di numerose sentenzedi condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti57
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