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Estradizione - Archiviopenale.it

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ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2diretto e immediato di interessi essenzialmente individuali».Pertanto, si tratterebbe non di un atto pol<strong>it</strong>ico, bensì di un atto di alta amministrazione,suscettibile quindi di essere impugnato davanti al giudice amministrativo.Si è posto a questo punto il problema di stabilire i lim<strong>it</strong>i entro i qualil’impugnazione anzidetta potesse essere proposta. A tal propos<strong>it</strong>o, il Consigliodi Stato ha mantenuto per lungo tempo un atteggiamento di self-restraint,fondato su una distinzione rigida tra i poteri spettanti al giudice penale, nelcorso della c.d. “fase giurisdizionale” del procedimento di estradizione, equelli spettanti al giudice amministrativo, nel giudizio promosso perl’annullamento del decreto ministeriale. Mentre il primo sarebbe tenuto adaccertare la sussistenza delle condizioni leg<strong>it</strong>timanti l’estradizione, il secondodovrebbe invece lim<strong>it</strong>arsi a verificare la legal<strong>it</strong>à del provvedimento finale. Ilsindacato del giudice amministrativo incontrerebbe perciò un duplice lim<strong>it</strong>e.Da un lato, esso non potrebbe pronunciarsi su questioni relative alla concedibil<strong>it</strong>àdell’estradizione e quindi alla tutela dei dir<strong>it</strong>ti fondamentalidell’estradando, altrimenti «il ricorso contro il provvedimento amministrativoverrebbe inammissibilmente a cost<strong>it</strong>uire una sorta di improprio mezzo di revisioneextra ordinem delle sentenze delle Corti Penali» 93 . Dall’altro lato, nonsarebbe neppure leg<strong>it</strong>timato a sindacare nel mer<strong>it</strong>o la scelta compiuta dal ministro,trattandosi di una valutazione eminentemente discrezionale 94 . In baseal suddetto orientamento, il decreto ministeriale potrebbe quindi essere annullatosoltanto per vizi di natura formale, ad es. qualora non fosse stato rispettatoil termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 708 co. 1 c.p.p.,ovvero in caso di manifesta abnorm<strong>it</strong>à o illogic<strong>it</strong>à 95 . Una siffatta prospettivasembra però essere stata ribaltata dalla recente sentenza n. 1576/2013 delConsiglio di Stato 96 . Con questa decisione, il massimo organo della giustiziaamministrativa ha annullato il decreto con il quale il Ministro della Giustiziaaveva acconsent<strong>it</strong>o a che un c<strong>it</strong>tadino <strong>it</strong>aliano fosse consegnato alle autor<strong>it</strong>àstatun<strong>it</strong>ensi, per violazione degli artt. 13 (libertà personale) e 32 (dir<strong>it</strong>to allasalute) Cost. Al soggetto in questione erano stati infatti concessi dal giudicepenale <strong>it</strong>aliano gli arresti domiciliari, per motivi di salute. Poiché il sistemagiudiziario americano non prevede tale ist<strong>it</strong>uto, questi, se estradato, sarebbestato sottoposto a misure restr<strong>it</strong>tive della propria libertà, incompatibili con il93949596Cfr. Cons. di Stato sez. IV, 15 giugno 2007, n. 3286 (Cipriani).Cfr. nota 16.Cfr. nota 16.Cons. di Stato sez. IV, 18 marzo 2013, n. 1576.38

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