ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2Tale argomento risulterà sicuramente più convincente all’indomanidell’adesione dell’Unione alla Cedu (prospettata dall’art. 6, paragrafo 2,T.U.E.), anche se opererà per altre vie [113] ; momentaneamente è più opportunorisalire ai cc.dd. controlim<strong>it</strong>i attraverso norme della Cost<strong>it</strong>uzione.L’appartenenza del giusto processo ai cc.dd. princìpi supremi, menzionatinella sentenza n. 183 del 1973, potrebbe ricavarsi da una sentenza dellaCorte Cost<strong>it</strong>uzionale intervenuta pochi anni dopo la prima sentenza prodisapplicazione[114] .La sentenza n. 232 del 13.04.1989 si collocava all’indomani di unapronuncia della Corte di Giustizia su una pregiudiziale di valid<strong>it</strong>à, decisa indata 22.05.1985 (causa 33/84, Fragd). La sentenza sulla pregiudiziale avevalim<strong>it</strong>ato gli effetti di una pronuncia di invalid<strong>it</strong>à, impedendo all’attore del procedimentoprincipale di poterne giovare [115] . Escludere l’attore del procedimentoa quo dai benefici a lui derivanti da una pronuncia d’invalid<strong>it</strong>à in amb<strong>it</strong>o(allora) comun<strong>it</strong>ario comportava la violazione di un «principio supremo delnostro ordinamento cost<strong>it</strong>uzionale[,] consistente – come è affermato nella sentenzan. 18 del 1982 […] – nell’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia,un giudice e un giudizio» (C. Cost. <strong>it</strong>. 232/89, punto 4). L’art. 24Cost., in relazione al caso de quo, è correlato alla tutela di un dir<strong>it</strong>to al rimborso.I termini estensivi usati nella sentenza c<strong>it</strong>ata, come anche un eventualeargomento a fortiori, inducono, tuttavia, a ravvisare carattere di «principiofondamentale» a tutto l’art. 24 e al giusto processo penale. La stessa sentenzazionalizzazione’ delle posizioni soggettive derivanti dal trattato, virtualmente simile a quellosviluppato in seno all’Unione europea, si veda la nota n. 107). Nella sentenza n. 113, del4.04.2011, la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale ha ribad<strong>it</strong>o che la Cedu ha funzione di «norma interposta»all’art. 117, comma 1, Cost.; anzi, si è spinta ad affermare che la verifica di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>àdella norma convenzionale violata si antepone (logicamente e cronologicamente) alla dichiarazionedi incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della norma interna contrastante con la Convenzione (punto 8).In tal senso, la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale parrebbe essere regred<strong>it</strong>a rispetto alle sentenzenn. 311 e 317 del 2009 sopra analizzate.113Probabilmente non quelle prospettate, in linea teorica, dal Consiglio di Stato nella sentenza2.03.2010 n. 1220, posto che la Cedu continua (e continuerà) ad applicarsi allo Stato senza iltram<strong>it</strong>e del dir<strong>it</strong>to dell’Unione per gli atti al di fuori del cono d’ombra di quest’ultimo (infatti,«tale adesione [della Ue alla Cedu, ndr] non modifica le competenze dell’Unione defin<strong>it</strong>e ne<strong>it</strong>rattati», art. 6, § 2, ultima parte, T.U.E.). Nello stesso senso, seppur latamente, cfr. CGCECinethéque (1985) e Demirel (1987).114C. cost., sent. n. 170 del 1984.115Più precisamente, l’attore nella causa principale aveva invocato l’invalid<strong>it</strong>à di una norma didir<strong>it</strong>to derivato, già dichiarata dalla Corte di Giustizia nel 1980, assumendosi l’onere di unapronuncia giudiziale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria convenuta in giudizio.50
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2n. 18 del 1982, c<strong>it</strong>ata nella sentenza 232/89 ut supra, ricorda che dall’art. 24discendono, pur sempre in amb<strong>it</strong>o non incidente sulla libertà personale, ildir<strong>it</strong>to alla difesa e il dir<strong>it</strong>to al contradd<strong>it</strong>torio che «vanno ascr<strong>it</strong>ti nel noverodei principi supremi dell’ordinamento cost<strong>it</strong>uzionale» (punto 5) [116] . Posto cheentrambi i menzionati principi siano i capisaldi del giusto processo, può inferirsiche quest’ultimo sia principio supremo dell’ordinamento cost<strong>it</strong>uzionale<strong>it</strong>aliano.Per quanto attiene ai rapporti tra giusto processo e m.a.e., la CorteCost<strong>it</strong>uzionale ha ribad<strong>it</strong>o la dottrina dei controlim<strong>it</strong>i anche nella sentenza n.227 del 21.06.2010, in una serie di ob<strong>it</strong>er dicta (punto 7).Tuttavia, questa pronuncia non ha ravvisato alcun contrasto tra la decisione-quadroe la Cost<strong>it</strong>uzione, bensì l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della legge attuativa(L. 69/05), avvalendosi anche di un’interpretazione conforme della decisionequadrocon l’art. 12 T.C.E. (oggi, art. 18 T.F.U.E, stabilente un principio diuguaglianza a livello europeo) [117] .Secondo la prospettiva dell’ordinamento dell’Unione, invece, sarebbela Corte di Giustizia a dover interpretare la normativa sul m.a.e., anche qualoravi fosse la violazione di dir<strong>it</strong>ti cost<strong>it</strong>uzionalmente garant<strong>it</strong>i.In primo luogo, se tali dir<strong>it</strong>ti assurgono al livello di tradizioni cost<strong>it</strong>uzionalicomuni – proprie degli Stati o derivanti dalla rilevanza cost<strong>it</strong>uzionaledella Cedu in alcuni ordinamenti – la Corte di Giustizia può utilizzarli come«princìpi generali» dell’ordinamento dell’Unione, ai sensi dell’art. 6, paragrafo3, T.U.E.In mer<strong>it</strong>o, la sentenza CGCE Internationale Handelsgesellschaft del17.12.1970 (causa 11/70; seppur antecedente la codificazione delle tradizionicost<strong>it</strong>uzionali comuni, avvenuta nel 1992-1993 ad opera dell’art. 6 del Trattatodi Maastricht) attribuisce alla stessa Corte di Giustizia la competenza a mi-116Si tratta del cr<strong>it</strong>erio di raffronto tra ordinamento <strong>it</strong>aliano e dir<strong>it</strong>to dell’Unione. In amb<strong>it</strong>oconcordatario oggetto della sentenza n. 18 del 1982, infatti, si è sviluppata la stessa dottrinadei controlim<strong>it</strong>i che assurge a cr<strong>it</strong>erio generale regolante i rapporti tra ordinamenti.117Interpretazione conforme che pare opporsi alla dottrina dei controlim<strong>it</strong>i, nell’ottica di quelVölkerrechtsfreundlichke<strong>it</strong> (v. nota n. 110) utilizzato dalla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale <strong>it</strong>aliana giàdalle sentenze nn. 420 del 1994 e 443 del 1997. La sentenza n. 227 del 2010 ha dichiaratol’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 18, co. 1, lettera r, della L. 69/05, nella parte in cui nonprevede il rifiuto di consegna anche del c<strong>it</strong>tadino di un altro Paese membro dell'Unione europea,che leg<strong>it</strong>timamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano,ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al dir<strong>it</strong>to interno. Ciò,anche alla luce della lettera dell’art. 4, n. 6, della decisione-quadro 2002/584/GAI («…la personaricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia c<strong>it</strong>tadino o vi risieda»).51
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