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Estradizione - Archiviopenale.it

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ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2nale Cost<strong>it</strong>uzionale spagnolo ha invest<strong>it</strong>o la Corte delle seguenti questionipregiudiziali:1) se l’art. 4 bis, paragrafo 1, della decisione-quadro debba essere interpretatoin senso ostativo al riesame della sentenza di condanna comecondizione per eseguire un m.a.e.;2) se, appurata tale interpretazione ostativa, la stessa disposizione sia conformealla Carta di Nizza (più precisamente, agli artt. 47 e 48, paragrafo2, della Carta);3) se, appurata anche la valid<strong>it</strong>à dell’art. 4 bis, paragrafo 1, della decisione-quadro,possa comunque uno Stato subordinare la consegna di uncondannato in absentia al riesame della sentenza di condanna in forzadella clausola di cui all’art. 53 della Carta (sistematicamente interpretatoin relazione agli artt. 47 e 48 della Carta).Le questioni sopra elencate si pongono in relazione ad una disposizionedella decisione-quadro 2002/584/GAI, introdotta dall’art. 2 della decisionequadro2009/299/GAI, in forza della quale uno Stato membro può non consegnareun soggetto condannato in absentia, salvo che dal m.a.e. emerganotutta una serie di elementi, elencati nel paragrafo 1 dell’art. 4 bis di cui trattasi.Il 26 febbraio 2013, la Grande Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciatanei termini che seguono (causa C-399/11, caso Melloni c. MinisterioFiscal).La prima questione, di carattere interpretativo, è esaminata alla luce del(più volte c<strong>it</strong>ato) principio di reciproco riconoscimento. Qui, peraltro, taleprincipio trova ulteriore conferma nell’art. 1 della decisione-quadro modificativadel 2009 [119] .La seconda questione viene letta dalla Corte come un “attacco” sferrato allaratio del m.a.e. L’esigenza di salvaguardare tale ist<strong>it</strong>uto, invece, è particolarmentesent<strong>it</strong>a dalla Corte, la quale, però, argomenta in modo non convincente.Trattasi, infatti, di questione di valid<strong>it</strong>à della disposizione impugnata(l’art. 4 bis della decisione-quadro) per contrasto con una norma di rangoprimario (le c<strong>it</strong>ate previsioni della Carta di Nizza). Ciò premesso (punto 47),sembra che la Corte legga gli artt. 47 e 48 della Carta alla luce dell’art. 4 bisdella decisione-quadro (e non viceversa). Infatti, tende a sviluppare il conte-119Il riferimento è alla sentenza Leymann-Pustovarov, sopra commentata. Del resto, inquest’ultima pronuncia il principio di reciproco riconoscimento è alla base del cr<strong>it</strong>erio di«descrizione legale del reato», quest’ultimo decisivo rispetto alla questione lì posta dal Korkeinoikeus finlandese.53

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