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Estradizione - Archiviopenale.it

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ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2Pustovarov) e che talora tende persino a “scavalcare” i fondamenti tipici deldir<strong>it</strong>to estradizionale (quale il principio di doppia incriminazione) [103] . Il principiodi reciproco riconoscimento, però, deve poggiarsi su basi comuni: questesono cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e dall’elencazione generica delle categorie d’imputazionenell’art. 2 della decisione-quadro [104] , e nella predisposizione di un formulario(allegato alla decisione-quadro), contenente – tra le altre – le informazionirichieste dall’art. 8, paragrafo 1, lettere d-g [105]e la cui compilazione è a curadell’autor<strong>it</strong>à giudiziaria richiedente.Una volta, quindi, fondato tale principio di reciproco riconoscimento,può “fiduciosamente” demandarsi al giudice nazionale l’interpretazione delprincipio di special<strong>it</strong>à, sotto il profilo della divers<strong>it</strong>à del reato, per il quale siprocede, rispetto a quello descr<strong>it</strong>to nel m.a.e. (punto 59).Ciò perché è lo Stato membro em<strong>it</strong>tente che, per principio, definiscepuntualmente le fattispecie di reato (punto 57) e non l’Unione, la quale nonavrebbe comunque competenza a prevedere in astratto sanzioni penali. Ergo,la norma penale di dir<strong>it</strong>to dell’Unione (ammesso che esista in termini propri)resterebbe comunque incompleta. Poiché, però, il principio di legal<strong>it</strong>à deidel<strong>it</strong>ti e delle pene rientra nelle tradizioni cost<strong>it</strong>uzionali comuni agli Statin<strong>it</strong>o il fondamento della cooperazione giudiziaria».102Art. 1, § 2, della decisione-quadro m.a.e.: «Gli Stati membri danno esecuzione ad ognimandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformementealle disposizioni della presente decisione quadro»103Del resto, il m.a.e. è una forma di cooperazione «giudiziaria» e non «pol<strong>it</strong>ica», come quellaestradizionale che, come detto, giova esclusivamente di meccanismi di dir<strong>it</strong>to internazionale.104Elencazione, peraltro, sospetta di violazione del principio di legal<strong>it</strong>à dei del<strong>it</strong>ti e delle pene,come da questione pregiudiziale sollevata dalla Cour d’arb<strong>it</strong>rage belga nel caso Advocatenvoor de Wereld, sentenza CGUE 3.05.2007, C-303/05, punti 48-54: spetta agli Stati la definizionepuntuale delle ipotesi di reato; sono dunque gli ordinamenti nazionali a fornire le descrizionilegali dei reati rientranti nelle categorie dell’art. 2, ossia sottoposti al regime di circolazionedi sentenze e ai meccanismi di consegna di cui alla disciplina del m.a.e.. Questorefrain delle descrizioni legali spettanti al dir<strong>it</strong>to nazionale è rievocato dalla Corte di Giustiziaproprio nell’esaminanda sentenza Leymann-Pustovarov (punti 57-59).105Si fa riferimento, in particolare, a (art. 8, § 1, lettere d-g):d) «natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’art. 2»;e) «descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, illuogo e il grado di partecipazione del ricercato»;f) «pena infl<strong>it</strong>ta, se vi è una sentenza defin<strong>it</strong>iva, ovvero, negli altri casi, pena minima emassima stabil<strong>it</strong>a dalla legge dello Stato di emissione»;g) «per quanto possibile, le altre conseguenze del reato».44

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