ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2surare la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di atti di dir<strong>it</strong>to dell’Unione con le tradizioni cost<strong>it</strong>uzionalicomuni: «La tutela dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali cost<strong>it</strong>uisce […] parte integrante deiprincipi giuridici generali di cui la Corte di giustizia garantisce l'osservanza.La difesa di questi dir<strong>it</strong>ti, pur essendo informata alle tradizioni cost<strong>it</strong>uzionalicomuni agli Stati membri, va garant<strong>it</strong>a entro l’amb<strong>it</strong>o della struttura e dellefinal<strong>it</strong>à della Comun<strong>it</strong>à» (punto 4) [118] .In secondo luogo, qualora i lim<strong>it</strong>i al dir<strong>it</strong>to dell’Unione si giustificasseroalla luce di un preciso contesto cost<strong>it</strong>uzionale, ben potrebbe applicarsi laclausola di cui all’art. 4, paragrafo 2, T.U.E. Secondo alcuni autori, infatti, lanuova stesura del T.U.E., risultante dal Trattato di Lisbona, avrebbe defin<strong>it</strong>ivamenteassegnato alla Corte di Giustizia poteri interpretativi inerenti allaconform<strong>it</strong>à di atti dell’Unione persino con le cc.dd. ident<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionali degliStati membri (diverse dalle tradizioni cost<strong>it</strong>uzionali comuni di cui supra,sempre secondo tale tesi). Questa sarebbe la conseguenza logica dell’art. 4,paragrafo 2, del T.U.E., in base ad un semplice sillogismo: la Corte di Giustiziaè depos<strong>it</strong>aria dell’interpretazione autentica del Trattato (per via del principiodi uniforme applicazione del dir<strong>it</strong>to Ue) e l’art. 4, paragrafo 2, è unanorma del trattato. Ergo, la Corte di Giustizia è competente a definire quantomenoi lim<strong>it</strong>i applicativi di detta previsione, ma “definirne i lim<strong>it</strong>i applicativi”,magari in disaccordo con i giudici nazionali, condurrebbe comunqueall’impiego immediato dell’art. 4, paragrafo 2, T.U.E. da parte della Corte.L’utilizzo di una clausola generale («ident<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionali») parrebbe deporrecomunque a favore della tesi anzidetta.In terzo luogo, l’art. 6 del T.U.E., al paragrafo 1, sancisce il valore didir<strong>it</strong>to primario della Carta di Nizza del 2000, il primo catalogo scr<strong>it</strong>to di dir<strong>it</strong>ti(seppur in larga parte ricogn<strong>it</strong>ivo della giurisprudenza della Corte di Giustizia)nell’ordinamento dell’Unione. Tale norma, combinata con gli artt. 267,paragrafo 1, lettera b, e 263 T.F.U.E. (pregiudiziale di valid<strong>it</strong>à e ricorso perannullamento), permette alla Corte di Giustizia di valutare la conform<strong>it</strong>à aidir<strong>it</strong>ti fondamentali delle norme di dir<strong>it</strong>to derivato.Di segu<strong>it</strong>o si vedrà come la prospettiva Ue sin qui esposta sia stata affrontatada una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia. Nel 2011, il Tribu-118Come detto sopra, anni dopo il BVerfG ha r<strong>it</strong>enuto di poter interpretare autonomamentele tutele cost<strong>it</strong>uzionali dell’individuo per censurare atti di dir<strong>it</strong>to dell’Unione (sentenza SolangeI, si veda la nota n. 109). I Trattati di Lisbona parrebbero aver superato queste riserve,ripresentatesi in sentenze successive (Maastricht-Urteil del 1993, Lissabon-Urteil del 2009,Mangold del 2010) approntando una tutela “accentrata” delle «ident<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionali» mediantel’art. 4, § 2, del T.U.E. (si veda il corpo testuale principale).52
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2nale Cost<strong>it</strong>uzionale spagnolo ha invest<strong>it</strong>o la Corte delle seguenti questionipregiudiziali:1) se l’art. 4 bis, paragrafo 1, della decisione-quadro debba essere interpretatoin senso ostativo al riesame della sentenza di condanna comecondizione per eseguire un m.a.e.;2) se, appurata tale interpretazione ostativa, la stessa disposizione sia conformealla Carta di Nizza (più precisamente, agli artt. 47 e 48, paragrafo2, della Carta);3) se, appurata anche la valid<strong>it</strong>à dell’art. 4 bis, paragrafo 1, della decisione-quadro,possa comunque uno Stato subordinare la consegna di uncondannato in absentia al riesame della sentenza di condanna in forzadella clausola di cui all’art. 53 della Carta (sistematicamente interpretatoin relazione agli artt. 47 e 48 della Carta).Le questioni sopra elencate si pongono in relazione ad una disposizionedella decisione-quadro 2002/584/GAI, introdotta dall’art. 2 della decisionequadro2009/299/GAI, in forza della quale uno Stato membro può non consegnareun soggetto condannato in absentia, salvo che dal m.a.e. emerganotutta una serie di elementi, elencati nel paragrafo 1 dell’art. 4 bis di cui trattasi.Il 26 febbraio 2013, la Grande Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciatanei termini che seguono (causa C-399/11, caso Melloni c. MinisterioFiscal).La prima questione, di carattere interpretativo, è esaminata alla luce del(più volte c<strong>it</strong>ato) principio di reciproco riconoscimento. Qui, peraltro, taleprincipio trova ulteriore conferma nell’art. 1 della decisione-quadro modificativadel 2009 [119] .La seconda questione viene letta dalla Corte come un “attacco” sferrato allaratio del m.a.e. L’esigenza di salvaguardare tale ist<strong>it</strong>uto, invece, è particolarmentesent<strong>it</strong>a dalla Corte, la quale, però, argomenta in modo non convincente.Trattasi, infatti, di questione di valid<strong>it</strong>à della disposizione impugnata(l’art. 4 bis della decisione-quadro) per contrasto con una norma di rangoprimario (le c<strong>it</strong>ate previsioni della Carta di Nizza). Ciò premesso (punto 47),sembra che la Corte legga gli artt. 47 e 48 della Carta alla luce dell’art. 4 bisdella decisione-quadro (e non viceversa). Infatti, tende a sviluppare il conte-119Il riferimento è alla sentenza Leymann-Pustovarov, sopra commentata. Del resto, inquest’ultima pronuncia il principio di reciproco riconoscimento è alla base del cr<strong>it</strong>erio di«descrizione legale del reato», quest’ultimo decisivo rispetto alla questione lì posta dal Korkeinoikeus finlandese.53
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