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Estradizione - Archiviopenale.it

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ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2mento contumaciale, da parte dell’imputato che non abbia avuto conoscenzadel provvedimento a suo carico.L’Italia cercò di adeguarsi a quanto richiesto dalla Corte EDU, con lanovella dell’art. 175 del nostro c.p.p, soprattutto per ciò che attiene al dir<strong>it</strong>todel condannato in contumacia a vedere rivisto il mer<strong>it</strong>o delle accuse rivoltegli.A segu<strong>it</strong>o di tale intervento l’art. 175 c.p.p. subì delle modifiche nel comma2, dove, a fronte di una sentenza contumaciale o di un decreto di condanna,l’imputato, previa richiesta, è rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o nel termine per impugnare salvoche questi abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamenterinunciato a comparire o a proporre impugnazione od opposizione,in questi casi l’autor<strong>it</strong>à giudiziaria dovrà compiere le necessarie verifiche;vide poi l’introduzione di un comma 2 bis, nel quale è stato previsto chela suddetta richiesta di rest<strong>it</strong>uzione nel termine dovesse essere presentata entroil termine di 30 giorni (anziché 10, come previsto nella precedente disciplina)da quando si è avuta effettiva conoscenza del provvedimento; in caso diestradizione all’estero il termine per la presentazione della richiesta decorredalla consegna del condannato. Il processo, dunque, perché sia r<strong>it</strong>enuto equonei confronti dell’imputato e leg<strong>it</strong>tima, quindi, la preclusione alla rest<strong>it</strong>tutio inintegrum, è necessario riconoscere il fine della effettiva conoscenza. Tali modifichehanno migliorato il meccanismo delle garanzie offerte all’imputatocontumace “inconsapevole”, ma non hanno soddisfatto le esigenze di completarinnovazione del giudizio,per il contumace incolpevole. Il nostro sistema,in relazione alla contumacia, pertanto, ruota sempre intorno a garanzieimprontate sulla rest<strong>it</strong>uzione nel termine per attivare un giudizio di impugnazione,senza contemplare la possibil<strong>it</strong>à di sospendere il processo, o addir<strong>it</strong>turaconsentire la c.d. purgazione, nell’intento di consentire l’instaurazione di unnuovo processo, condizioni che invece vengono offerte da altri Paesi.Tale riforma risponde al desiderio di armonizzare l’ordinamento internocon la disciplina del mandato di arresto europeo.Siffatta disciplina manifesta la tendenza alla creazione di forme giuridichepost-estradizionali che nasce dall’esigenza di snellire il meccanismo e-stradizionale attraverso una semplificazione procedurale.La decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea relativa almandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri2002/584 GAI cosi come modificata nel 2009, si inserisce nell’amb<strong>it</strong>o dellacooperazione penale europea e persegue la final<strong>it</strong>à di realizzare la proceduradi consegna dell’imputato, direttamente ed esclusivamente tra autor<strong>it</strong>à giudiziariedegli Stati membri. Tale decisione quadro sost<strong>it</strong>uisce tra gli Stati61

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