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Estradizione - Archiviopenale.it

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ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2stratta dalla risposta al caso di specie (come giustamente la Corte non ha r<strong>it</strong>enutodi fare). Infatti, la Corte rimane ad un livello interpretativo proprio deldir<strong>it</strong>to dell’Unione e spetterà, quindi, al giudice finlandese del rinvio – ossiaalla Corte Suprema, il Korkein oikeus – verificare se il mutamento del fattoincide sulla qualificazione del reato per il dir<strong>it</strong>to interno (come da prima questionepregiudiziale).Nei lim<strong>it</strong>i, però, in cui il dir<strong>it</strong>to nazionale è stato allegato al ricorso, parrebberonon sussistere modificazioni idonee a concretizzare un «reato diverso» aifini del principio di special<strong>it</strong>à (punto 63).La terza questione, invece, è la più complessa.Invero, essa ha carattere sussidiario rispetto alle due precedenti: non tanto (onon solo) a livello di pet<strong>it</strong>um subordinato, quanto più nell’ottica consequenzialeall’eventuale “divers<strong>it</strong>à” del reato, successivamente riscontrabile da partedel giudice nazionale secondo i cr<strong>it</strong>eri chiar<strong>it</strong>i dalla Corte in questa sentenza.Anche qui, pertanto, non può considerarsi esaur<strong>it</strong>o il rinvio pregiudiziale e laCorte, quindi, fornisce alcune indicazioni di ordine processuale che sono valide(solo) se ci si trova davvero dinanzi a «reati diversi» (punto 65).La risposta alla terza questione è molto più lineare di quanto la stessa pregiudizialein sé possa apparire. Il soggetto consegnato all’autor<strong>it</strong>à giudiziaria procedentepuò essere privato della libertà personale, in via leg<strong>it</strong>tima, solo perfatti risultanti dal m.a.e., mentre per fatti non menzionati occorre il consenso.Differente, invece, è la possibil<strong>it</strong>à di condannare la persona consegnataa pene detentive.Infatti, la persona consegnata può essere processata anche per un «reatodiverso» e ciò emerge chiaramente, come detto, dal combinato dispostodei paragrafi 2 e 3, lettera c dell’art. 27 della decisione-quadro c<strong>it</strong>ata.Del resto, come la stessa Corte ha precisato, i casi delle lettere b-d sonoeterogenei: ovviamente il principio di special<strong>it</strong>à non si applica se il reato èpunibile con pene diverse dalla detenzione (lettere b e d). Il fatto, invece, cheil procedimento «non d[ia] luogo all’applicazione di una misura restr<strong>it</strong>tiva dellalibertà personale» si pone come disposizione di natura processuale (punto68) e non penal-sostanziale. Non a caso, la norma non si esprime in terminidi «reato», bensì menziona il «procedimento»; in altre parole, può proseguirsiun processo in cui gli addeb<strong>it</strong>i contestati siano suscettibili di essere pun<strong>it</strong>i conla detenzione, ma è sufficiente – in defin<strong>it</strong>iva – che nessuna privazione dellalibertà sia esegu<strong>it</strong>a nel corso (e al termine) del procedimento.La procedibil<strong>it</strong>à per «reato diverso», peraltro (e come già visto), è analogamenteammessa dall’art. 721 c.p.p., il quale lim<strong>it</strong>a l’operativ<strong>it</strong>à del princi-46

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