ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2fo 3, lettera f, della decisione-quadro.Se, invece, la persona consegnata ha già espresso il suo consenso “amonte” con le procedure dell’art. 13, anche ai fini della rinuncia alla clausoladi special<strong>it</strong>à, non è necessario alcun assenso dell’autor<strong>it</strong>à giudiziaria richiestané ulteriore consenso della persona consegnata affinché quest’ultima possaessere privata della libertà personale per «reati diversi» da quelli oggetto delm.a.e. (art. 27, paragrafo 3, lettera e).Tali schemi consensualistici sono nuovi nel panorama testualnormativodel principio di special<strong>it</strong>à, in quanto l’art. 721 c.p.p. esplic<strong>it</strong>a [108] solouna tutela oggettiva dell’estradato e non anche una posizione soggettiva chegli permetta di eserc<strong>it</strong>are facoltà connesse rispetto alla giurisdizione dello statorichiedente.Tale posizione giuridica (perlomeno, quella desunta dalle risultanzetestuali del c.p.p.) è propria dell’estradizione in quanto ist<strong>it</strong>uto di cooperazionepol<strong>it</strong>ica e una diversa previsione da parte della decisione-quadro del m.a.e.si giustifica alla luce di due considerazioni di ampio respiro.Anz<strong>it</strong>utto, va computata la diversa natura giuridica della disciplina: ilm.a.e. è ist<strong>it</strong>uto di dir<strong>it</strong>to dell’Unione europea, cioè un dir<strong>it</strong>to oggettivo a caratteresopranazionale e a «base soggettiva complessa», ossia rivolto a Stati eindividui [109] .In secundis, anche lo stesso dir<strong>it</strong>to internazionale inizia a volgere lapropria attenzione verso posizioni soggettive individuali. Ciò grazie, soprattutto,alle numerose convenzioni (globali e regionali) in materia di dir<strong>it</strong>ti umani(CEDU, Convenzione Interamericana etc.), che consentono sempre maggioreazionabil<strong>it</strong>à di detti dir<strong>it</strong>ti da parte di soggetti privati e dinanzi a fori internazionali.In comparazione con quest’ultimo profilo, integrante le nuove frontie-108La Cassazione ravvisa comunque la rinunciabil<strong>it</strong>à al principio di special<strong>it</strong>à da parte del soggettoestradato, pur non essendo esplic<strong>it</strong>ata dalla lettera dell’art. 721 c.p.p. Per essere valida,la rinuncia deve essere esplic<strong>it</strong>a (cfr. Cass. pen. II sez., 07.05.2012, n. 16925); inoltre, non èrevocabile, salvo che intervengano nuovi fatti, modificativi della s<strong>it</strong>uazione di fatto esistente almomento della rinuncia (cfr. Cass. pen. SS.UU., 29.11.2007, n. 11971).109«La Comun<strong>it</strong>à [oggi, “l’Unione”, che «sost<strong>it</strong>uisce e succede alla Comun<strong>it</strong>à» ex art. 1, § 3,del T.U.E., n.d.r.] cost<strong>it</strong>uisce un ordinamento giuridico di nuovo genere […], ordinamentoche riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro c<strong>it</strong>tadini [oggi,“ma anche i c<strong>it</strong>tadini”, visto l’ist<strong>it</strong>uto, comunque dubbio, della c<strong>it</strong>tadinanza europea, di cuiall’art. 20 del T.F.U.E., n.d.r.]» (punto II-B della sentenza CGCE Van Gend en Loos del5.02.1963, causa 26/62).48
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2re dell’ordinamento internazionale, sarebbe stata risibile una disciplina di dir<strong>it</strong>todell’Unione che si fosse lim<strong>it</strong>ata a riconoscere una tutela meramente oggettivadi interessi propri degli Stati, in quanto parrebbe regred<strong>it</strong>a rispetto alsuo stesso contesto e rispetto ai contesti dai quali proprio l’Unione ha intesodifferenziarsi sin dalle origini (ossia dalle compagini puramente intergovernative,si veda la nota n. 107).19. Mandato di arresto europeo e giusto processo; cenni cr<strong>it</strong>ici sulla sentenzaMelloni della Corte di Giustizia dell’Unione europeaNell’ottica più generale del rapporto fra ordinamenti, si ricorda la c.d.dottrina dei controlim<strong>it</strong>i, formulata dalle corti cost<strong>it</strong>uzionali (in particolar mododalla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale <strong>it</strong>aliana [110]e dal Bundesverfassungsgericht tedesco[111] ), mediante la quale si enucleano dei princìpi supremi (di struttura e d<strong>it</strong>utela soggettiva dei c<strong>it</strong>tadini) negli ordinamenti degli Stati membri al fine dicost<strong>it</strong>uire un lim<strong>it</strong>e ultimo all’azione del dir<strong>it</strong>to dell’Unione europea.Il giusto processo si configura come un principio di strutturadell’ordinamento cost<strong>it</strong>uzionale in materia processuale, ma, soprattutto, rientranella categoria dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali. È noto, peraltro, che – all’epocadelle prime elaborazioni sui controlim<strong>it</strong>i – le norme cost<strong>it</strong>uzionali sul giustoprocesso fossero ricavabili dall’art. 24 Cost. sino a che non fosse novellatol’art. 111 Cost. Oggi, a tali considerazioni, attraverso l’art. 117, comma 1,Cost., si affiancherebbe anche la Cedu quale “norma interposta”, ossia parametroconcreto di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à delle leggi dello Stato [112] .110C. cost., sent. n. 183 del 18.12.1973111BVerfG, sent. Solange I del 29.05.1974112C. cost., sent. nn. 348 e 349 del 22.10.2007. Da parte di alcuni autori (P. RIDOLA), tuttavia,si segnala una certa apertura della Corte al c.d. principio di amichevolezza (Völkerrechtsfreundlichke<strong>it</strong>),analogo a quello elaborato in termini esplic<strong>it</strong>i da parte del BVerfG nel Görgülu-Beschluß(2004). In altre parole, la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale <strong>it</strong>aliana (cfr. sentenze nn. 311 e317 del 2009) si sarebbe spostata verso un maggiore utilizzo delle tecniche di interpretazioneconforme alla Cedu, configurando, inoltre, un eventuale controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sullalegge di esecuzione in termini di extrema ratio (cfr. sent. 311 c<strong>it</strong>.). Lo stesso Autore che haprospettato questa apertura, infatti, invoca l’applicazione degli articoli 2 e 11 Cost., vista lanatura di catalogo di dir<strong>it</strong>ti della Convenzione europea del ‘50 (argomento simileall’ampliamento del catalogo dei Grundrechte che il BVerfG ha utilizzato nella sentenzaGörgülu di cui sopra) e considerando che la stessa Convenzione avrebbe dato v<strong>it</strong>a ad un ordinamento,andando al di là del semplice trattato (si ricorda, infatti, che all’applicazione dellanormativa Cedu presiede un’appos<strong>it</strong>a Corte, presentandosi dunque un elemento di ‘giurisdi-49
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