ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2status quo ante. La Corte europea ha peraltro di recente censurato la procedurafrancese in contumacia, rilevando una violazione dell’ art. 6 , para 1 e 2Cedu, stimando inoltre che l’ist<strong>it</strong>uto della “purgazione della contumacia” nonpuò essere assimilato ad una via di ricorso “ordinaria”.Nell’ordinamento portoghese, con il nuovo codice del 1987 ,si è volutovalorizzare in modo incisivo il principio relativo alla personal<strong>it</strong>à della difesa ,inficiando in qualche modo, la celer<strong>it</strong>à del procedimento. Tranne rare eccezioni,in tale sistema, il giudizio non può svolgersi in assenza dell’imputato. Lanotificazione re<strong>it</strong>erata dell’ordine di comparizione, conduce alla dichiarazionedi contumacia, tuttavia tale condizione procedurale comporta la sospensionedel procedimento.Anche nell’ordinamento spagnolo sono previste delle distinzioni simili aquelle del sistema francese, ed inoltre, la dichiarazione di contumacia determina,dopo il completamento della fase istruttoria, la sospensione del processo.23. Contumacia e mandato d’arresto europeoLa riforma del nostro processo contumaciale avvenuta con d.l.17/2005, convert<strong>it</strong>o con modifiche nella l.60 del 2005, recante»Disposizioniurgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decretidi condanna>>, fu adottata con l’intento di omologare, il procedimento incontumacia allo standard minimo del giusto processo europeo, dopo che laCorte di Strasburgo, dichiarò, in relazione a due pronunce formulate nel2004 (caso Somogyi c. Italia; caso Sejdovic c. Italia), che alcune disposizionidel nostro codice di procedura penale in materia di contumacia, comportasserouna violazione dell’art. 6 Cedu, imponendo allo Stato di modificare lalegislazione interna. Proprio con la sentenza Sejdovic, la Corte, per la primavolta, ha chiesto espressamente al nostro Paese di introdurre un meccanismo“effettivo”per garantire il dir<strong>it</strong>to alle persone condannate in contumacia adottenere un nuovo processo,in tutti quei casi in cui l’assenza dell’imputatoderivava da una mancata informazione del procedimento a suo carico e qualoraquesti non avesse rinunciato consapevolmente a comparire. Questa sentenzaimpose di rimuovere le disposizioni che attualmente escludonol’automatic<strong>it</strong>à della rimessione in termini, per l’impugnazione del provvedi-60
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2mento contumaciale, da parte dell’imputato che non abbia avuto conoscenzadel provvedimento a suo carico.L’Italia cercò di adeguarsi a quanto richiesto dalla Corte EDU, con lanovella dell’art. 175 del nostro c.p.p, soprattutto per ciò che attiene al dir<strong>it</strong>todel condannato in contumacia a vedere rivisto il mer<strong>it</strong>o delle accuse rivoltegli.A segu<strong>it</strong>o di tale intervento l’art. 175 c.p.p. subì delle modifiche nel comma2, dove, a fronte di una sentenza contumaciale o di un decreto di condanna,l’imputato, previa richiesta, è rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o nel termine per impugnare salvoche questi abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamenterinunciato a comparire o a proporre impugnazione od opposizione,in questi casi l’autor<strong>it</strong>à giudiziaria dovrà compiere le necessarie verifiche;vide poi l’introduzione di un comma 2 bis, nel quale è stato previsto chela suddetta richiesta di rest<strong>it</strong>uzione nel termine dovesse essere presentata entroil termine di 30 giorni (anziché 10, come previsto nella precedente disciplina)da quando si è avuta effettiva conoscenza del provvedimento; in caso diestradizione all’estero il termine per la presentazione della richiesta decorredalla consegna del condannato. Il processo, dunque, perché sia r<strong>it</strong>enuto equonei confronti dell’imputato e leg<strong>it</strong>tima, quindi, la preclusione alla rest<strong>it</strong>tutio inintegrum, è necessario riconoscere il fine della effettiva conoscenza. Tali modifichehanno migliorato il meccanismo delle garanzie offerte all’imputatocontumace “inconsapevole”, ma non hanno soddisfatto le esigenze di completarinnovazione del giudizio,per il contumace incolpevole. Il nostro sistema,in relazione alla contumacia, pertanto, ruota sempre intorno a garanzieimprontate sulla rest<strong>it</strong>uzione nel termine per attivare un giudizio di impugnazione,senza contemplare la possibil<strong>it</strong>à di sospendere il processo, o addir<strong>it</strong>turaconsentire la c.d. purgazione, nell’intento di consentire l’instaurazione di unnuovo processo, condizioni che invece vengono offerte da altri Paesi.Tale riforma risponde al desiderio di armonizzare l’ordinamento internocon la disciplina del mandato di arresto europeo.Siffatta disciplina manifesta la tendenza alla creazione di forme giuridichepost-estradizionali che nasce dall’esigenza di snellire il meccanismo e-stradizionale attraverso una semplificazione procedurale.La decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea relativa almandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri2002/584 GAI cosi come modificata nel 2009, si inserisce nell’amb<strong>it</strong>o dellacooperazione penale europea e persegue la final<strong>it</strong>à di realizzare la proceduradi consegna dell’imputato, direttamente ed esclusivamente tra autor<strong>it</strong>à giudiziariedegli Stati membri. Tale decisione quadro sost<strong>it</strong>uisce tra gli Stati61
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