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Estradizione - Archiviopenale.it

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ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2delle stesse, da parte del Guardasigilli, non implica considerazioni di caratterediscrezionale e potrà essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo. Inquesta sede potranno quindi essere affrontate questioni già dedotte, o comunquededucibili, davanti al giudice penale, dal momento che, come si èdetto in precedenza, anch’esso è chiamato a prendere in considerazione lecondizioni poste dall’art. 698 co. 1 c.p.p. La pronuncia defin<strong>it</strong>iva diquest’ultimo non produce dunque alcun effetto preclusivo nei confronti dellasuccessiva “fase amministrativa”, salvo che tale sentenza non si esprima a sfavoredell’estradizione 97 . Alla ricostruzione proposta non è possibile obiettare,riprendendo un argomento già utilizzato dal Consiglio di Stato nella sua precedentegiurisprudenza 98 , che in questo modo verrebbero ad essere pretermessii principi cost<strong>it</strong>uzionali che regolano il riparto di giurisdizione tra giudiceordinario e giudice amministrativo. Essi devono essere bilanciati con il sistemadi tutela dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo, il quale assume un rilievo preminente inforza dell’ispirazione “personalista” che permea l’intero testo cost<strong>it</strong>uzionale eche si fonda sull’art. 2 Cost. In sintesi, le riflessioni sopra esposte mostranoun chiaro esempio di “eterogenesi dei fini”. Infatti, il decreto ministeriale diestradizione, nato inizialmente per tutelare le prerogative dello Stato e soprattuttola sua sovran<strong>it</strong>à, avrebbe assunto nel corso del tempo un’ulteriore funzionedi garanzia dell’estradando, culminante nell’impugnazione dell’attostesso dinanzi agli organi della giustizia amministrativa.Daniele Conti17. Il principio di special<strong>it</strong>à nella decisione-quadro 2002/584/GAI e la giurisprudenzaLeymann-Pustovarov della Corte di Giustizia dell’Unione europeaSecondo le norme oggi vigenti in Italia, l’ist<strong>it</strong>uto del mandato di arrestoeuropeo, come del resto l’estradizione, si conforma al c.d. principio dispecial<strong>it</strong>à. Il mandato di arresto europeo, come anche il principio di special<strong>it</strong>àin esso disciplinato, tuttavia, sorge in un ordinamento diverso: quellodell’Unione europea.Il c.d. terzo pilastro, nell’amb<strong>it</strong>o del quale il mandato di arresto europeo(d’ora in poi «m.a.e.») è stato regolato con decisione-quadro2002/584/GAI, presenta(va), invero, caratteristiche di tipo intergovernativo.9798Cfr. art. 701 co. 1 c.p.p.Cfr. nota n. 96.40

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