ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2samente qualificati, integrati dagli stessi fatti materiali per i quali l’estradizionesia sta originariamente richiesta.Se ne deduce che la convenzione consente all’autor<strong>it</strong>à giudiziaria delloStato “ricevente” di mutare il t<strong>it</strong>olo di reato, attribuendo una diversa qualificazionegiuridica ai fatti oggetto della domanda di estradizione. La SupremaCorte avrebbe quindi errato nel considerare la lettera dell’art. XVI c<strong>it</strong>. di persé sufficiente ad escludere in modo assoluto la possibil<strong>it</strong>à che l’imputato fossechiamato a rispondere di cap<strong>it</strong>al felony e fosse quindi condannato a morte.Questa fallace ricostruzione è stata in parte corretta, sempre in relazionealla stessa vicenda, dal Consiglio di Stato 88 , in un ob<strong>it</strong>er dictum contenutonella sentenza con la quale è stata dichiarata l’inammissibil<strong>it</strong>à del ricorsoproposto per l’annullamento del decreto ministeriale di concessionedell’estradizione. In questa sede, si è giustamente rimarcato come l’effettopreclusivo della clausola di special<strong>it</strong>à di cui all’art XVI c<strong>it</strong>. operasse non rispettoai reati, bensì rispetto ai fatti diversi da quelli addotti nell’affidav<strong>it</strong> e anteriorialla consegna dell’estradato.Partendo da tale premessa, i giudici di Palazzo Spada hanno quindiescluso che a Cipriani potesse essere estesa l’accusa di cap<strong>it</strong>al felony mossanei confronti dei suoi complici; ciò poiché i fatti contestati a questi ultimi (esecuzionemateriale dell’omicidio) erano differenti da quelli a fronte dei qualiera stata richiesta la consegna del primo (istigazione a commettere l’omicidio).Il Consiglio di Stato è giunto alle conclusioni sopra esposte rifacendosial consolidato orientamento assunto dal giudice di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à 89 , il quale considera“diversi” i fatti che si distinguano da quelli posti a fondamento delladomanda di estradizione, sotto il profilo ontologico, cronologico, strutturale efunzionale.Un siffatto ragionamento si espone però a rilievi cr<strong>it</strong>ici; dal momentoche si trattava di verificare l’immutabil<strong>it</strong>à dell’imputazione originaria alla streguadel dir<strong>it</strong>to statun<strong>it</strong>ense, sarebbe stato infatti opportuno prendere in considerazionela giurisprudenza americana, piuttosto che quella nazionale.La stessa Corte di Strasburgo, nella sentenza Saadi c. Italia 90 , ha evidenziatola necess<strong>it</strong>à di verificare l’effettiv<strong>it</strong>à delle garanzie offertedall’ordinamento dello Stato c.d. “richiedente”, circa la tutela dei dir<strong>it</strong>ti fon-88Cons. di Stato Sez. IV, 15 giugno 2007, n. 3286.89Cfr., ex permultis, Cass. pen., 11 luglio 1991, n. 10274.90Corte EDU, 28 febbraio 2008, ricorso n. 87201/07, in IZUMO, Diplomatic assurancesagainst torture and ill-treatment: European Court of human rights jurisprudence, 2005.36
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2damentali dell’estradato, «in their practical application». Infatti, secondo laCorte, «the existence of domestic laws and accession to international treatiesguaranteeing respect for fundamental rights in principle are not in themselvessufficient to ensure adequate protection against the risk of ill-treatment […] 91 ».La pronuncia richiamata prende in considerazione soltanto le “assicurazioni”diplomatiche, ma le sue statuizioni valgono a fortiori per le garanzie discendentida dati oggettivi di dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>ivo, come il principio di special<strong>it</strong>à.In conclusione, possiamo dire che codesto principio risulta idoneo adassumere il ruolo di strumento di garanzia dei dir<strong>it</strong>ti dell’estradando, soltantoqualora ricorrano due condizioni. In primo luogo, esso deve essere recep<strong>it</strong>oda una norma dell’ordinamento dello Stato che abbia chiesto l’estradizione diuna persona, in modo da attribuirgli efficacia sul piano interno. In secondoluogo, la norma anzidetta dovrà essere tale da escludere tout court, nel casoconcreto, qualsiasi possibil<strong>it</strong>à di mutare l’imputazione originariamente formulatanei confronti del soggetto de quo, alla luce degli orientamenti assunti edelle prassi segu<strong>it</strong>e dalle autor<strong>it</strong>à dello Stato in questione, per ciò che riguardal’applicazione della norma stessa.16. Sul decreto ministeriale di estradizioneIl decreto del Ministro della Giustizia, con il quale viene concessa onegata l’estradizione, cost<strong>it</strong>uisce l’atto conclusivo del relativo procedimento.Esso è stato introdotto, storicamente, al fine di consentire all’autor<strong>it</strong>à governativadello Stato c.d. “di rifugio” di valutare l’opportun<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>ica diun’eventuale consegna allo Stato c.d. “richiedente” della persona “richiesta”.Per questa ragione, il provvedimento è stato a lungo qualificato come “attopol<strong>it</strong>ico”, non sindacabile dinanzi al giudice amministrativo. A segu<strong>it</strong>o dellasentenza n. 344 del 1966 del Consiglio di Stato 92 tale impostazione è stata peròabbandonata. Nella pronuncia c<strong>it</strong>ata, si è infatti sottolineato che il decretodi estradizione consisterebbe in «una determinazione, sia pure latamente discrezionale,che non coinvolge immediatamente interessi superiori dello Stato,ma provvede su un oggetto specifico e circoscr<strong>it</strong>to, disponendo in modo91«La presenza di norme interne e la possibil<strong>it</strong>à di accedere a trattati internazionali che garantiscanoil rispetto dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali, in via di principio, non sono di per sé sufficienti adassicurare un’adeguata protezione contro il rischio di un trattamento degradante […]» (traduz.libera).92Cons. di Stato sez. IV, 11 maggio 1966, n. 344.37
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