ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2nuto delle previsioni sulla difesa e sull’equo processo in base ad un asser<strong>it</strong>o“rafforzamento” di tali garanzie mediante la decisione-quadro 2009/299/GAI(punto 51). Più semplicemente, se si dà per presupposto che la norma β sviluppile garanzie della norma suprema α, ciò impedisce, chiaramente, di valutarese β sia conforme ad α. Ancor peggio, l’interpretazione (compiuta, di fatto,dalla Corte) della norma suprema α alla luce della norma β, potrebbe servireper aggirare eventuali censure (o lim<strong>it</strong>azioni) sulla seconda (β) in forzadella prima (α).Codesto approccio mostra le sue cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à nell’amb<strong>it</strong>o della terza questione.Secondo l’art. 53 della Carta, pacificamente r<strong>it</strong>enuto come una “clausola digaranzia minima” dei dir<strong>it</strong>ti, «nessuna disposizione della [stessa] Carta deveessere interpretata come lim<strong>it</strong>ativa o lesiva dei dir<strong>it</strong>ti […] riconosciuti, nel rispettivoamb<strong>it</strong>o di applicazione, dal dir<strong>it</strong>to dell’Unione, […] dalle convenzioniinternazionali, in particolare la [Cedu], e dalle cost<strong>it</strong>uzioni degli Stati membri».Alla luce del dettato letterale, ancor più che in forza del significato costantementeattribu<strong>it</strong>o a tale disposizione, sostenere – come nella sentenza dequa, punti 57-60 – che una simile interpretazione dell’art. 53 «permetterebbead uno Stato membro di ostacolare l’applicazione di atti di dir<strong>it</strong>todell’Unione» può prestare il fianco ad una serie di rilievi. Infatti, la Corte continuaad invocare il parere 1/91, la sentenza Internationale Handelsgesellschaftetc., propri di una concezione federalista dei rapporti fra ordinamenti.Eppure, la tutela dei dir<strong>it</strong>ti dovrebbe tendere ad ampliarsi ed integrarsi [120] : nondovrebbe essere schiacciata su rapporti di primazia di un ordinamento rispettoad un altro.Presumibilmente, la decisione-quadro si mostra conforme rispetto alleprevisioni (di rango superiore) invocate, ma l’atto di forza della Corte di Giustizia[121] disvela un’incertezza ed un timore di fondo [122] , in quanto il giusto processorappresenta un importante baluardo delle cost<strong>it</strong>uzioni nazionali, inclusala Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana. A questo punto, probabilmente, un’argomentazioneinclusiva del dato fattuale sarebbe stata più apprezzabile, dal momento che120Non sembrerebbe, infatti, esserci quel rapporto cooperativo auspicato dal BVerfG nel Maastricht-Urteildel 1993, pur essendo anche questa pronuncia intrisa di interessi propridell’ordinamento tedesco.121Si noti la terminologia dell’incip<strong>it</strong> del punto 63: «permettere ad uno Stato membro».122Si guardi al punto 63, in clausola: «comporterebbe, rimettendo in discussione l’uniform<strong>it</strong>àdello standard di tutela dei dir<strong>it</strong>ti […] un pregiudizio per l’effettiv<strong>it</strong>à della […] decisione quadro».54
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2tutte le cost<strong>it</strong>uzioni degli Stati membri garantiscono il giusto processo e tuttigli ordinamenti nazionali europei sono tenuti a conformarsi all’art. 6 dellaCedu.Pertanto, in ossequio al principio del reciproco riconoscimento, reclamisulla violazione del giusto processo sarebbero di competenza dei giudici interni,in riferimento al caso concreto, e, in subordine, della Corte europea deidir<strong>it</strong>ti dell’uomo. Quanto appena detto, succede naturalmenteall’accertamento della conform<strong>it</strong>à della decisione-quadro rispetto ad un catalogodi garanzie minime in materia di dir<strong>it</strong>ti, quale la Carta di Nizza.In termini ancora diversi si è posto il Bundesverfassungsgericht, nella sentenzadel 18 luglio 2005 (caso Darkanzali) [123] .Il Tribunale Cost<strong>it</strong>uzionale federale tedesco conferisce particolare rilievoalla “fiducia dell’indagato nel proprio ordinamento giuridico”. In tal senso, loStato ha una particolare responsabil<strong>it</strong>à: da un lato, in mer<strong>it</strong>o all’integr<strong>it</strong>à delproprio ordinamento; dall’altro, riguardo alla tutela dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali.Questa sarebbe la ratio dell’art. 16, paragrafo 2, GrundGesetz, nella parte incui stabilisce che nessun c<strong>it</strong>tadino tedesco possa essere estradato all’estero.Del resto, incide anche la concezione del contributo democratico del c<strong>it</strong>tadino,tipica della dottrina dei controlim<strong>it</strong>i: il c<strong>it</strong>tadino tedesco verrebbe sottopostoad un dir<strong>it</strong>to penale «che non ha contribu<strong>it</strong>o democraticamente a formare,che non deve conoscere», in seno ad ordinamenti con i quali «ha poca confidenza»(punto 85). Si richiederebbe, in altre parole, uno sforzo conosc<strong>it</strong>ivoabnorme del dir<strong>it</strong>to penale, al pari di quello necessario nel caso di future leggipenali, qualora queste potessero essere retroattive (ergo, si violerebbe l’art.103, paragrafo 2, GG; punto 98: sembrerebbe un’interpretazione analogicacaratterizzata da una eadem ratio). A tal fine, il BVerfG distingue condotterealizzate in Germania da condotte realizzate all’estero (o con dimensionetipica transfrontaliera): le prime soggiacciono alle considerazioni sin qui puntualizzate;le seconde non escludono l’accoglimento di richieste d’estradizioneo l’esecuzione di m.a.e.La “zona grigia” intermedia, dunque, implica una concreta ponderazioneche raffronti, da un lato, pol<strong>it</strong>ica criminale e spazio giuridico europeo e,dall’altro, i dir<strong>it</strong>ti fondamentali dell’individuo (punto 87). Uno standard comunedi dir<strong>it</strong>ti fondamentali, raggiunto anche attraverso la Cedu, non giustifi-123Per una completa trattazione di questa pronuncia, si veda DI MARTINO, La sentenza delTribunale Cost<strong>it</strong>uzionale tedesco sul mandato d’arresto europeo, 2005, consultabile onlinesul s<strong>it</strong>o www.associazione <strong>it</strong>alianacost<strong>it</strong>uzionalisti.<strong>it</strong>.55
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