ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2de quo; essi saranno quindi tenuti ad accertare l’esistenza, all’interno di questosistema giuridico, di norme che o attribuiscano all’estradato un vero eproprio dir<strong>it</strong>to soggettivo al rispetto del suddetto principio, azionabile davantiad un giudice, o comunque impongano all’autor<strong>it</strong>à giudiziaria locale di pronunciarsiin conform<strong>it</strong>à ad esso, consentendo al soggetto suddetto di impugnarel’eventuale decisione difforme.Una s<strong>it</strong>uazione del tipo di quella descr<strong>it</strong>ta in precedenza, si è avuta nel“caso Cipriani”. La vicenda verteva su una domanda presentata dagli USA,volta ad ottenere l’estradizione di un c<strong>it</strong>tadino <strong>it</strong>aliano (Benedetto Cipriani),chiamato a rispondere di omicidio volontario e associazione per delinquerefinalizzata all’omicidio (conspiracy), davanti all’autor<strong>it</strong>à giudiziaria dello Statodel Connecticut. Egli era infatti accusato di aver istigato tre complici ad uccidereil mar<strong>it</strong>o della sua amante.L’accusato aveva sostenuto l’insussistenza delle condizioni richiestedall’art. 698 c.p.p. per la sua consegna, paventando il pericolo di subire la penadi morte. Infatti, sebbene i reati oggetto della domanda in questione nonfossero sanzionati con la pena cap<strong>it</strong>ale dalla legislazione del Connecticut, visarebbe stato il rischio di una modifica dell’imputazione originaria, dal momentoche i complici erano stati accusati di cap<strong>it</strong>al felony 80 .La Cassazione 81tuttavia, confermando la precedente sentenza dellaCorte d’Appello di Roma 82 , ha escluso questa possibil<strong>it</strong>à; difatti, la clausola dispecial<strong>it</strong>à contenuta nell’art. XVI del trattato bilaterale di estradizione tra Italiaed USA avrebbe precluso qualsiasi mutamento dell’imputazione indicatanell’affidav<strong>it</strong> presentato alle autor<strong>it</strong>à <strong>it</strong>aliane. Ciò poiché la norma c<strong>it</strong>ata erastata integrata nell’ordinamento interno statun<strong>it</strong>ense e risultava pertanto vincolanteper tutti i tribunali del’Unione, in forza dell’art. 6, par. 2 della Cost<strong>it</strong>uzionefederale, il quale prevede che: «[...] all treaties made, or which shall bemade, under the author<strong>it</strong>y of the Un<strong>it</strong>ed States, shall be the supreme law ofthe land; and the judges in every state shall be bound thereby 83 ».Appare dunque evidente come la Suprema Corte, nel caso di specie, abbiafatto ricorso al ragionamento sopra descr<strong>it</strong>to; essa infatti non si è lim<strong>it</strong>ata ad80Reato sanzionato con la pena di morte nel dir<strong>it</strong>to statun<strong>it</strong>ense.81Cass. pen., Sez. VI, 19 settembre 2005, n. 35069.82Corte d’Appello di Roma, 24 marzo 2005.83«[…] tutti i trattati conclusi, o che si concluderanno, sotto l’autor<strong>it</strong>à degli Stati Un<strong>it</strong>i, cost<strong>it</strong>uirannola legge suprema del Paese; e i giudici dello Stato saranno tenuti a conformarsi ad essa»(traduz. in PASQUALE COSTANZO, Testi normativi per lo studio del dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale <strong>it</strong>alianoed europeo, Torino, 2010, 1102).34
ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2accertare l’esistenza di un obbligo internazionale tale da imporre l’osservanzadel principio di special<strong>it</strong>à da parte degli Stati Un<strong>it</strong>i, ma ha cercato altresì diindividuare una norma del dir<strong>it</strong>to americano che ne assicurasse il recepimentoe l’efficacia sul piano interno.Inoltre, gli ermellini hanno r<strong>it</strong>enuto che la pronuncia riassunta nei capiprecedenti fosse perfettamente compatibile con quanto statu<strong>it</strong>o dalla CorteCost<strong>it</strong>uzionale, nella sentenza n. 223 del 1996 84 . Il principio di special<strong>it</strong>à rappresenterebbequindi una “garanzia assoluta”, idonea a precludere tout courtl’applicazione o comunque l’esecuzione della pena cap<strong>it</strong>ale. Il divieto di irrogarela pena di morte emerge infatti da una norma imperativa del dir<strong>it</strong>to straniero,per di più di rango cost<strong>it</strong>uzionale; si tratterebbe perciò di un ostacoloinsuperabile, lungi dall’integrare una mera “assicurazione” diplomatica. Diconseguenza, la concessione dell’estradizione non si fonderebbe su valutazionidi carattere discrezionale, come tali incompatibili, secondo la Consulta,con l’assolutezza della tutela del dir<strong>it</strong>to alla v<strong>it</strong>a apprestata dall’art. 27 ult. co.Cost., bensì su un parametro oggettivo.Gli argomenti sopra esposti hanno ottenuto anche l’avallo della Corteeuropea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo (Corte di Strasburgo). Quest’ultima, nella sentenzaCipriani c. Italia 85 , ha infatti sottolineato come la decisione di estradare ilsoggetto richiesto fosse basata su fatti «precisi e verificabili» e comel’interpretazione degli stessi non fosse «né manifestamente illogica né viziatada arb<strong>it</strong>rio» 86 . La Corte ha pertanto escluso che si potesse configurare una violazionedell’art. 3 della CEDU, nonché dell’art. 1 del Protocollo n. 6 allegatoalla Convenzione.Nonostante ciò, le pronunce dei giudici <strong>it</strong>aliani afferenti al caso Cipriani,se esaminate in modo più anal<strong>it</strong>ico, non appaiono del tutto condivisibili.Profili problematici emergono innanz<strong>it</strong>utto dalla lettura della sentenzadella Cassazione richiamata supra 87 , nella quale si sostiene che l’art. XVI delTrattato di estradizione Italia-USA impedirebbe allo Stato “richiedente” diprocessare o punire la persona estradata per un reato diverso da quello per ilquale l’estradizione sia stata concessa. In realtà, l’art. c<strong>it</strong>. contiene una differentedisposizione: essa statuisce che il soggetto de quo può essere detenuto,giudicato o pun<strong>it</strong>o, oltre che per il reato anzidetto, anche per quei reati, diver-84858687C. cost., sent. 27 giugno 1996, n. 223.Corte EDU, 30 marzo 2010, ricorso n. 22142/07.Traduz. ufficiale del Ministero della Giustizia.Cfr. nota 4.35
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