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ARCHIVIO PENALE 2013, n. 2Soltanto l’art. 3 del secondo Protocollo Addizionale alla Convenzioneeuropea di estradizione (adottata a Strasburgo nel marzo del 1978, ed entratoin vigore nel giugno del 1983), si è occupato ,con una disposizione ad hoc,delle domande di estradizione “esecutiva” aventi ad oggetto una sentenza e-messa in absentia dell’imputato. Tale protocollo, prevede che «quando unaParte Contraente chiede a un’altra Parte Contraente l’estradizione di una personaallo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciatanei suoi confronti con sentenza contumaciale, laParte richiesta può rifiutarel’estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettatoi dir<strong>it</strong>ti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di unreato. L’estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offregaranzie r<strong>it</strong>e-nute sufficienti per assicurare all’estradando il dir<strong>it</strong>to a un nuovoprocesso che salvaguardi i dir<strong>it</strong>ti della difesa».Ove per “dir<strong>it</strong>ti minimi di difesa” occorre fare riferimento all’art 6 della Cedue in particolare alla Risoluzione n. 11 adottata dal Com<strong>it</strong>ato dei ministri delConsiglio d’Europa nel 1975, in cui è previsto il minimum perché il processopenale possa dirsi equo. Tale direttiva, manifesta l’esigenza di garantire chel’imputato non sia sottoposto a giudizio, ove non sia stato in precedenza raggiuntoda una tempestiva notificazione della c<strong>it</strong>azione, la quale gli consenta dicomparire e apprestare la sua difesa, salvo che egli non si sia sottratto alla giustiziavolontariamente.La stessa Risoluzione, inoltre, afferma la necess<strong>it</strong>a che «l’imputatopossa, comunque, impugnare la sentenza conseguente al dibattimento celebratosenza la sua partecipazione e in particolare ottenere l’annullamento o laripetizione del giudizio quando, rispettivamente, sia stato c<strong>it</strong>ato irregolarmenteo provi che la mancata presenza o l’omesso preavviso di essa al giudice,sono dovuti a una causa involontaria».L’Italia, inizialmente oppose una “riserva” di non accettazione, r<strong>it</strong>iratapoi nel 1990, a segu<strong>it</strong>o dell’entrata in vigore del codice di r<strong>it</strong>o penale, r<strong>it</strong>endendoche la procedura introdotta dall’art. 175 c.p.p., relativa alla rest<strong>it</strong>uzionein termini, consentisse di assolvere a quanto previsto nello strumento pattizio.Tuttavia la realtà fu diversa, in quanto il processo contumaciale, conl’originario meccanismo riparatorio della rest<strong>it</strong>uzione in termini ,diede ad<strong>it</strong>oa numerosi mon<strong>it</strong>i della Corte Europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo, la quale giunseal punto di “imporre” una modifica della disciplina prevista dall’art.175.c.p.p.La riforma di tale ist<strong>it</strong>uto, si ebbe, per l’appunto, a segu<strong>it</strong>o di numerose sentenzedi condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti57