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Jolly Roger_02_03

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fermata. Una prima parte delle<br />

domande, riguarda l’identificazione<br />

completa dell’imputato<br />

e su tali domande lo stesso<br />

ha obbligo di verità. Laddove<br />

l’imputato mentisse sulle proprie<br />

generalità commetterebbe<br />

un reato e di questo il giudice<br />

provvede subito ad avvisarlo.<br />

La seconda parte di domande<br />

riguardano invece il fatto, costituente<br />

reato, in contestazione.<br />

In parole povere riguardano<br />

l’oggetto del giudizio, il reato<br />

di cui l’imputato è chiamato a<br />

rispondere. In relazione a tali<br />

domande, l’imputato può esercitare<br />

la “facoltà di non rispondere<br />

e di non rilasciare dichiarazioni”.<br />

Anche di tale facoltà l’imputato<br />

viene avvisato dal Giudice e<br />

se questi dichiara: “Intendo rispondere”,<br />

il magistrato procede<br />

all’esame.<br />

All’esito dell’esame, il Pubblico<br />

Ministero formulerà le proprie<br />

richieste.<br />

Ed ecco lo scarto logico di cui<br />

al brano appena letto.<br />

Le richieste del PM riguardano<br />

la convalida dell’arresto e non<br />

la condanna dell’imputato, che<br />

subirà il processo per i reati a<br />

lui contestati in un momento<br />

successivo.<br />

Quindi il PM chiederà la convalida<br />

dell’arresto e l’applicazione<br />

di misure cautelari personali,<br />

NON la condanna dell’imputato.<br />

Il difensore, invece,<br />

si opporrà alla convalida se<br />

l’arresto non è stato compiuto<br />

in presenza dei suoi presupposti<br />

(di cui abbiamo parlato alle<br />

udienze precedenti) e si opporrà<br />

all’applicazione delle misure<br />

chieste dal P.M. ove giudicate<br />

troppo afflittive. Quindi il difensore,<br />

a differenza di quanto<br />

avviene nel brano citato, NON<br />

chiederà l’assoluzione del proprio<br />

cliente.<br />

Lo scarto logico, nel brano<br />

(che ho scritto io in LIRICHE<br />

ESPLICITE - ebbene lo confesso!)<br />

è dovuto unicamente<br />

a mantenere un discreto ritmo<br />

nella narrazione e a chiudere il<br />

crescendo con un finale inatteso.<br />

Ho preferito sacrificare la<br />

correttezza delle informazioni<br />

sull’altare di un bell’effetto narrativo.<br />

L’errore tanto è talmente<br />

poco evidente che nemmeno<br />

famosi Colleghi, dopo aver letto<br />

il romanzo, se ne sono resi<br />

conto.<br />

Venendo alle misure cautelari<br />

personali, l’elencazione dettagliata<br />

la trovate sul codice di<br />

procedura penale agli articoli<br />

281-286. Essenzialmente vanno<br />

dalla custodia cautelare in<br />

carcere fino al divieto di espatrio.<br />

Il P.M. sceglierà una misura più<br />

afflittiva (come la custodia cautelare<br />

in carcere) in caso di reati<br />

che destano particolare allarme<br />

sociale e dinanzi a condotte che<br />

facciano presumere che il reo,<br />

lasciato in libertà, possa commettere<br />

altri gravi reati (il c.d.<br />

“pericolo di reiterazione” di cui<br />

abbiamo parlato due incontri<br />

fa), diversamente chiederà misure<br />

meno afflittive (come ad<br />

esempio l’obbligo di presentarsi<br />

alla polizia giudiziaria) per<br />

fatti meno gravi e quando ritenga<br />

che la misura da sola basti<br />

a impedire all’arrestato di commettere<br />

altri reati. Si sceglierà,<br />

invece, il divieto di espatrio<br />

quando si ritenga che l’unico<br />

rischio sia quello che l’imputato<br />

possa decidere di sottrarsi al<br />

successivo processo (c.d. pericolo<br />

di fuga).<br />

Compito dell’avvocato è, invece,<br />

quello di ottenere per il<br />

proprio assistito (a maggior<br />

ragione se creduto innocente)<br />

on writing<br />

nessuna misura o una misura<br />

meno afflittiva possibile.<br />

Nel brano citato, il P.M. probabilmente,<br />

avrebbe chiesto la<br />

convalida dell’arresto e il solo<br />

divieto di espatrio e l’avvocato,<br />

avvedutosi che la povera signora<br />

cinese era stata tratta in arresto<br />

per un fatto che, quando era<br />

stato commesso, non era ancora<br />

previsto dalla legge come reato,<br />

avrebbe potuto tranquillamente<br />

opporsi alla convalida, per difetto<br />

dei presupposti, e chiederne<br />

l’immediata liberazione.<br />

Questa sarebbe stata la conclusione<br />

giuridicamente corretta<br />

dello stralcio citato. Ma sarebbe<br />

stato estremamente più noioso<br />

e meno figo da leggere.<br />

Questo per sottolineare che, in<br />

narrativa, l’importante è non<br />

commettere errori evidenti, ma<br />

che è sempre maglio dare precedenza<br />

alla nostra storia…<br />

Di spunti anche oggi ne abbiamo<br />

dati tanti: possiamo inventarci<br />

un innocente, finito in<br />

manette per essersi trovato nel<br />

posto sbagliato al momento<br />

sbagliato, aggiungere alla trama<br />

un P.M. zelante che vuole<br />

far carriera come spietata macchina<br />

da processi e che chieda<br />

una misura afflittiva in assenza<br />

di una effettiva necessità cautelare.<br />

Infine possiamo condire il<br />

tutto con un buon avvocato che<br />

riesce, convincendo il giudice<br />

con argomenti cazzuti, ad ottenere<br />

una misura meno afflittiva<br />

per il proprio assistito.<br />

Libero spazio alla fantasia!<br />

Rimando alla prossima volta,<br />

la parte sull’esame incrociato e<br />

sulle domande delle parti processuali<br />

ai testimoni. Anche per<br />

quelle ho trovato un bell’estratto<br />

da citarvi.<br />

A presto.<br />

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