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fermata. Una prima parte delle<br />
domande, riguarda l’identificazione<br />
completa dell’imputato<br />
e su tali domande lo stesso<br />
ha obbligo di verità. Laddove<br />
l’imputato mentisse sulle proprie<br />
generalità commetterebbe<br />
un reato e di questo il giudice<br />
provvede subito ad avvisarlo.<br />
La seconda parte di domande<br />
riguardano invece il fatto, costituente<br />
reato, in contestazione.<br />
In parole povere riguardano<br />
l’oggetto del giudizio, il reato<br />
di cui l’imputato è chiamato a<br />
rispondere. In relazione a tali<br />
domande, l’imputato può esercitare<br />
la “facoltà di non rispondere<br />
e di non rilasciare dichiarazioni”.<br />
Anche di tale facoltà l’imputato<br />
viene avvisato dal Giudice e<br />
se questi dichiara: “Intendo rispondere”,<br />
il magistrato procede<br />
all’esame.<br />
All’esito dell’esame, il Pubblico<br />
Ministero formulerà le proprie<br />
richieste.<br />
Ed ecco lo scarto logico di cui<br />
al brano appena letto.<br />
Le richieste del PM riguardano<br />
la convalida dell’arresto e non<br />
la condanna dell’imputato, che<br />
subirà il processo per i reati a<br />
lui contestati in un momento<br />
successivo.<br />
Quindi il PM chiederà la convalida<br />
dell’arresto e l’applicazione<br />
di misure cautelari personali,<br />
NON la condanna dell’imputato.<br />
Il difensore, invece,<br />
si opporrà alla convalida se<br />
l’arresto non è stato compiuto<br />
in presenza dei suoi presupposti<br />
(di cui abbiamo parlato alle<br />
udienze precedenti) e si opporrà<br />
all’applicazione delle misure<br />
chieste dal P.M. ove giudicate<br />
troppo afflittive. Quindi il difensore,<br />
a differenza di quanto<br />
avviene nel brano citato, NON<br />
chiederà l’assoluzione del proprio<br />
cliente.<br />
Lo scarto logico, nel brano<br />
(che ho scritto io in LIRICHE<br />
ESPLICITE - ebbene lo confesso!)<br />
è dovuto unicamente<br />
a mantenere un discreto ritmo<br />
nella narrazione e a chiudere il<br />
crescendo con un finale inatteso.<br />
Ho preferito sacrificare la<br />
correttezza delle informazioni<br />
sull’altare di un bell’effetto narrativo.<br />
L’errore tanto è talmente<br />
poco evidente che nemmeno<br />
famosi Colleghi, dopo aver letto<br />
il romanzo, se ne sono resi<br />
conto.<br />
Venendo alle misure cautelari<br />
personali, l’elencazione dettagliata<br />
la trovate sul codice di<br />
procedura penale agli articoli<br />
281-286. Essenzialmente vanno<br />
dalla custodia cautelare in<br />
carcere fino al divieto di espatrio.<br />
Il P.M. sceglierà una misura più<br />
afflittiva (come la custodia cautelare<br />
in carcere) in caso di reati<br />
che destano particolare allarme<br />
sociale e dinanzi a condotte che<br />
facciano presumere che il reo,<br />
lasciato in libertà, possa commettere<br />
altri gravi reati (il c.d.<br />
“pericolo di reiterazione” di cui<br />
abbiamo parlato due incontri<br />
fa), diversamente chiederà misure<br />
meno afflittive (come ad<br />
esempio l’obbligo di presentarsi<br />
alla polizia giudiziaria) per<br />
fatti meno gravi e quando ritenga<br />
che la misura da sola basti<br />
a impedire all’arrestato di commettere<br />
altri reati. Si sceglierà,<br />
invece, il divieto di espatrio<br />
quando si ritenga che l’unico<br />
rischio sia quello che l’imputato<br />
possa decidere di sottrarsi al<br />
successivo processo (c.d. pericolo<br />
di fuga).<br />
Compito dell’avvocato è, invece,<br />
quello di ottenere per il<br />
proprio assistito (a maggior<br />
ragione se creduto innocente)<br />
on writing<br />
nessuna misura o una misura<br />
meno afflittiva possibile.<br />
Nel brano citato, il P.M. probabilmente,<br />
avrebbe chiesto la<br />
convalida dell’arresto e il solo<br />
divieto di espatrio e l’avvocato,<br />
avvedutosi che la povera signora<br />
cinese era stata tratta in arresto<br />
per un fatto che, quando era<br />
stato commesso, non era ancora<br />
previsto dalla legge come reato,<br />
avrebbe potuto tranquillamente<br />
opporsi alla convalida, per difetto<br />
dei presupposti, e chiederne<br />
l’immediata liberazione.<br />
Questa sarebbe stata la conclusione<br />
giuridicamente corretta<br />
dello stralcio citato. Ma sarebbe<br />
stato estremamente più noioso<br />
e meno figo da leggere.<br />
Questo per sottolineare che, in<br />
narrativa, l’importante è non<br />
commettere errori evidenti, ma<br />
che è sempre maglio dare precedenza<br />
alla nostra storia…<br />
Di spunti anche oggi ne abbiamo<br />
dati tanti: possiamo inventarci<br />
un innocente, finito in<br />
manette per essersi trovato nel<br />
posto sbagliato al momento<br />
sbagliato, aggiungere alla trama<br />
un P.M. zelante che vuole<br />
far carriera come spietata macchina<br />
da processi e che chieda<br />
una misura afflittiva in assenza<br />
di una effettiva necessità cautelare.<br />
Infine possiamo condire il<br />
tutto con un buon avvocato che<br />
riesce, convincendo il giudice<br />
con argomenti cazzuti, ad ottenere<br />
una misura meno afflittiva<br />
per il proprio assistito.<br />
Libero spazio alla fantasia!<br />
Rimando alla prossima volta,<br />
la parte sull’esame incrociato e<br />
sulle domande delle parti processuali<br />
ai testimoni. Anche per<br />
quelle ho trovato un bell’estratto<br />
da citarvi.<br />
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