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claudio citossi - Confindustria Udine

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economia<br />

focus-Contratto di rete d’impresa<br />

Ora aggregarsi è più facile<br />

Fare sistema? Aggregarsi? Oggi è più facile<br />

con il contratto di rete, uno strumento<br />

fortemente voluto da <strong>Confindustria</strong>.<br />

Oggi è più semplice collaborare su un progetto,<br />

creare una nuova iniziativa, attivare<br />

un’attività promozionale comune senza<br />

dover necessariamente costituire una società<br />

o un consorzio. E questo è possibile<br />

attraverso la stipulazione di un contratto<br />

con il quale alcune imprese si prefiggono<br />

lo scopo di accrescere, individualmente e<br />

collettivamente, la propria capacità innovativa<br />

e la propria competitività sul mercato<br />

evitando di seguire particolari formalismi.<br />

La sua disciplina è contenuta in alcune<br />

norme emanate tra il 2009 ed il 2010<br />

ed è caratterizzata dal fatto che, per il<br />

conseguimento dello scopo comune, non<br />

prevede la creazione di un nuovo soggetto<br />

di diritto né una nuova e distinta attività<br />

d’impresa rispetto a quella dei soggetti<br />

aderenti al contratto.<br />

12 ottobre 11<br />

Foto di gruppo a palazzo Torriani in occasione della firma del contratto di rete d’impresa<br />

tra le aziende del comparto della chimica(FotoGasperi)<br />

Come aderire ad un<br />

contratto di rete<br />

Per una prima valutazione dell’opportunità di<br />

sottoscrivere un contratto di rete e per ricevere<br />

assistenza tecnica, indicazioni dal punto di<br />

vista fiscale e consulenza giuri dico-legale le<br />

aziende interessate possono rivolgersi all’Area<br />

Economia d’Impresa di <strong>Confindustria</strong> <strong>Udine</strong> (tel.<br />

0432/276239, 276236, E-mail economico@<br />

confindustria.ud.it).<br />

Tra le attività che le imprese aderenti alla<br />

rete possono svolgere, la legge indica le<br />

seguenti tipologie:<br />

- collaborazione in forme e in ambiti<br />

predeterminati attinenti all’esercizio delle<br />

imprese aderenti;<br />

- scambio di informazioni o prestazioni di<br />

natura industriale, commerciale, tecnica<br />

o tecnologica;<br />

- esercizio in comune di una o più attività<br />

rientranti nell’oggetto delle imprese<br />

aderenti.<br />

Il contratto di rete può essere stipulato<br />

tra imprese iscritte alla propria Camera di<br />

Commercio, qualsiasi sia la loro forma di<br />

costituzione (società di capitali, società di<br />

persone, imprenditori individuali, ecc.), la<br />

loro dimensione (grandi, medie e piccole<br />

imprese) o il loro ambito di attività (es.<br />

imprese di produzione di beni o servizi,<br />

imprese di distribuzione). Esso deve<br />

essere stipulato per atto pubblico o per<br />

scrittura privata autenticata. Tali forme<br />

sono previste dalla legge ai fini degli<br />

adempimenti pubblicitari cui è sottoposto<br />

il contratto di rete.<br />

Il contratto deve, inoltre, prevedere al<br />

suo interno, quale parte fondamentale,<br />

il programma di rete, elemento obbligatorio<br />

che contiene “l’enunciazione dei<br />

diritti e degli obblighi assunti da ciascun<br />

partecipante e le modalità di realizzazione<br />

dello scopo comune”. Il programma deve<br />

essere supportato dall’esplicitazione degli<br />

obiettivi ed eventualmente dalla previsione<br />

di un organo comune. Quest’ultimo, se<br />

previsto, agisce in rappresentanza di tutte<br />

le aziende contraenti ed ha il compito di<br />

gestire le attività previste dal contratto di<br />

rete. La normativa non prescrive particolari<br />

contenuti alle parti, lasciando ad esse la<br />

più ampia libertà negoziale.<br />

L’art. 42 comma 2-quater, della legge n.<br />

122/2010 ha introdotto una agevolazione<br />

fiscale a favore delle imprese che stipulano<br />

contratti di rete. Secondo questa<br />

norma non concorre alla formazione del<br />

reddito imponibile dell’impresa aderente<br />

a un contratto di rete la quota degli utili<br />

dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale<br />

comune e per tale via alla realizzazione<br />

degli investimenti previsti dal contratto<br />

di rete.<br />

L’agevolazione si applica agli utili d’esercizio<br />

accantonati ad apposita riserva a partire<br />

dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre<br />

2010 e fino al periodo di imposta<br />

in corso al 31 dicembre 2012.<br />

La sospensione di imposta, completato<br />

il programma di rete, continua a perdurare<br />

anche oltre la naturale scadenza del<br />

contratto di rete stesso, fino a quando la<br />

riserva di patrimonio netto, in cui si è data<br />

evidenza degli utili destinati alla rete, viene<br />

utilizzata per scopi diversi dalla copertura<br />

di perdite.<br />

Per poter beneficiare dell’agevolazione<br />

fiscale le imprese devono sottoporre il<br />

contratto di rete ad asseverazione. “Retinsieme”<br />

è l’organismo di asseverazione<br />

espressione di <strong>Confindustria</strong>.<br />

Barbara Terenzani,<br />

Area Economia d’impresa<br />

<strong>Confindustria</strong> <strong>Udine</strong><br />

i contratti di rete<br />

in italia<br />

Secondo le indicazioni di Retimpresa sono 76 i<br />

contratti di rete sottoscritti entro lo scorso luglio<br />

a livello nazionale.<br />

Le imprese coinvolte sono 388 e operano in<br />

diversi settori produttivi: dalla meccanica alla<br />

chimica, dall’ICT all’agro-alimentare, dai servizi<br />

alle energie rinnovabili.<br />

Si sono aggregate per essere più competitive sui<br />

mercati, ma anche per partecipare a progetti di<br />

ricerca, svolgere attività di co-progettazione, gestire<br />

un marchio comune, scambiare informazioni<br />

e know-how e condividere processi produttivi.

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