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Previdenza

Copertina - Enpam

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L’AVVOCATOA curadell’avv. Pasquale Dui (*)Negli ultimi decenni lesentenze emesse dagliorgani giudiziari(in particolar modo dallaCorte di Cassazione) unitamenteagli orientamentidottrinali dominanti in temadi colpa professionalehanno provveduto ad enunciareprincipi ed opinioniestremamente favorevolinei confronti degli esercentil’attività medica, nel sensoche solo di fronte ad errorimacroscopici si è ravvisatala sussistenza dellaresponsabilità penale.Un tale orientamento, conle debite eccezioni, si èmantenuto costante sin dallaprima metà del secoloscorso ma, per ragioni dibrevità, possiamo limitarel’indagine agli ultimi anni,in quanto è in tal periodopiù recente che vi èIl medico, vittima o arteficedel sistema giuridico italiano?stata una evoluzione di uncerto rilievo.Può cominciarsi col direche agli inizi degli anni ottantaancora si ribadisceche nell’esercizio della professionesanitaria costituiscecolpa penalmente rilevantenon qualsiasi erroreterapeutico o diagnostico,bensì l’errore inescusabile,conseguente alla violazionedelle regole generali e fondamentalidella scienza medicatenendosi peraltro presente,al momento della valutazionedi tale errore, chele nozioni di imperizia, negligenzaed imprudenzapresentano, nel campo medico,peculiari caratteristicheper il frequente insorgeredel rischio e del fortuito.Qualche tempo dopo i SupremiGiudici resero ancorapiù chiaro il loro pensieroaffermando a chiare lettereche la colpa professionaledeve essere valutatacon larghezza di vedute ecomprensione, sia perchéla scienza medica non determinain ordine allo stes-so male un unico criteriotassativo di cure, sia perchénell’arte medica l’errore diapprezzamento è semprepossibile. Successivamentela Suprema Corte introdussenella materia in esameil concetto di colpa graveconcetto mutuato dal dirittocivile e inserito con decisionenell’ambito dellenorme penali.Tale colpa è da riscontrarsinell’errore inescusabileche trova origine o nellamancata applicazione dellecognizioni generali efondamentali attinenti allaprofessione o nel difetto diquel minimo di abilità eperizia tecnica nell’uso deimezzi manuali o strumentaliadoperati o, infine, nellamancanza di prudenza ediligenza. Gli stessi principisono contenuti anche inaltre decisioni che, in più,hanno precisato il concettodi cognizioni fondamentalinel senso che questevanno rapportate allaspecializzazione del medico.Per cui, nel caso di specialista,non può prescindersidal valutare la sussistenzadelle cognizioni particolarie specifiche chequel sanitario deve necessariamentepossedere e chefanno parte del suo campodi azione.Da ricordare ancora unasentenza emessa di recentedalla Corte di Appello diMilano secondo la quale ladiscrezionalità del chirur-go nella scelta delle modalitàdi intervento non è insuscettibiledi controlli insede penale; la difficoltà edi rischi che comporta latecnica cui il chirurgo fa ricorso,mentre impone unparticolare rigore nell’esecuzionedell’intervento, soprattuttorende doverosauna particolare prudenzae diligenza. Il limite dellacolpa grave riguarda solol’imperizia e non anche lanegligenza e l’imprudenza.Nello stesso senso si è pronunciataanche la Cassazione:il prestatore di operaintellettuale è tenuto adosservare le comuni normedi diligenza, di prudenza edi perizia e a rispettare ledisposizioni di legge chedisciplinano l’esercizio dellasua attività professionale,con la conseguenza cheegli è chiamato a risponderedell’evento lesivo percolpa generica nel caso diuna condotta professionaleviolatrice dei principi innanzienunciati. Nell’ipotesiinvece che la prestazioneprofessionale implichila soluzione di problemitecnici di particolare difficoltàla legge (art. 2236C.C.) prevede un’attenuazionedella normale responsabilitànel senso cheil professionista rispondesoltanto per dolo o colpagrave. •(*) Avvocato del Forodi Milano, professoreall’Universitàdi Milano – Bicocca8 - 201063

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