impianti farmaci antiblastici verniciatura liquidi infiammabili
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Al problema<br />
dell’amianto è<br />
possibile affiancare<br />
la questione delle<br />
lane minerali, che<br />
necessita di<br />
precisazioni e<br />
approfondimenti per<br />
evitare situazioni di<br />
potenziale pericolo o<br />
inutili allarmismi.<br />
In sintesi, la<br />
cancerogenicità delle<br />
lane minerali è legata<br />
a due aspetti, uno<br />
geometrico, in<br />
funzione delle<br />
dimensioni delle fibre<br />
e, di conseguenza,<br />
della capacità di<br />
penetrare negli<br />
alveoli polmonari, e<br />
l’altro nella<br />
persistenza nel tempo<br />
delle stesse una volta<br />
nell’organismo. È<br />
necessario capire,<br />
però, quali risvolti<br />
concreti comportino<br />
queste caratteristiche<br />
sulla gestione della<br />
presenza della lane<br />
minerali in cantiere.<br />
lavoro sicuro<br />
PROCESSI E SISTEMI•LANE MINERALI<br />
Amianto e lane minerali<br />
Come limitare il rischio nell’utilizzo<br />
attraverso un confronto incrociato<br />
■ di Damiano Romeo, amministratore della Romeo Srl, e Luca<br />
Vegetti, responsabile area amianto della Romeo Srl<br />
Il 26 settembre 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n.<br />
257/2006 in attuazione della direttiva 2003/18/CE sulla<br />
protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto.<br />
Questo provvedimento, che, di fatto, ha abrogato la legge<br />
n. 277/1991 (piombo, amianto, rumore), presentava alcuni<br />
punti interrogativi in merito alla non facile armonizzazione<br />
con la precedente legislazione sul tema e non abrogata.<br />
A distanza di circa un anno e mezzo è<br />
lecito chiedersi se questi dubbi sono<br />
stati sciolti, se ne sono nati altri e<br />
quali sono le correnti interpretative<br />
più comuni, alla luce anche dell’entrata<br />
in vigore del TU sicurezza,<br />
D.Lgs. n. 81/2008. Una delle prime<br />
problematiche che si è presentata<br />
all’uscita della norma era la definizione<br />
del campo di applicazione delle<br />
prescrizioni in esso contenute. Si<br />
aveva la necessità di comprendere se<br />
il decreto poteva considerarsi un riferimento<br />
per le sole attività inerenti<br />
alla rimozione, alla manutenzione<br />
o al trasporto dell’amianto (per<br />
esempio, rimozione di una copertura<br />
in eternit), o se vi poteva essere applicazione<br />
anche nella gestione del<br />
rischio quando l’amianto non è oggetto<br />
di lavorazione ma è semplicemente<br />
presente in un’area con presenza<br />
di persone (per esempio, copertura<br />
in eternit di una scuola).<br />
Le concentrazioni<br />
Per sciogliere la questione è necessario<br />
fare un confronto tra i due limi-<br />
ti di concentrazione previsti dalle<br />
due norme in vigore, la concentrazione<br />
di fibre di amianto nell’aria<br />
oltre la quale il D.M. 6 settembre<br />
1994 considera un ambiente inquinato<br />
e il valore limite previsto dal<br />
D.Lgs. n. 257/2006. Nell’Allegato al<br />
D.M. 6 settembre 1994, all’art. 2,<br />
comma 2, lettera c), in riferimento<br />
alla valutazione del rischio, si chiarisce<br />
che, quando si presentano situazioni<br />
di incerta classificazione, è necessaria<br />
anche un’indagine ambientale<br />
che misuri la concentrazione di<br />
fibre aerodisperse. Secondo i disposti<br />
del provvedimento, i valori superiori<br />
a 20 ff/l (fibre di amianto per<br />
litro di aria), se valutati in MOCF, e 2<br />
ff/l, se valutati in SEM, possono essere<br />
indicativi di una situazione di<br />
inquinamento in atto. Con l’inserimento<br />
da parte del D.Lgs. n. 257/06<br />
dell’art. 59-decies nel D.Lgs. n. 626/<br />
1994, risulta definito il valore limite<br />
di esposizione all’amianto pari a 0,1<br />
ff/cm 3 (fibre di amianto per centimetro<br />
cubo), limite confermato anche<br />
dal TU nell’art. 254. Facendo le<br />
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