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impianti farmaci antiblastici verniciatura liquidi infiammabili

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Al problema<br />

dell’amianto è<br />

possibile affiancare<br />

la questione delle<br />

lane minerali, che<br />

necessita di<br />

precisazioni e<br />

approfondimenti per<br />

evitare situazioni di<br />

potenziale pericolo o<br />

inutili allarmismi.<br />

In sintesi, la<br />

cancerogenicità delle<br />

lane minerali è legata<br />

a due aspetti, uno<br />

geometrico, in<br />

funzione delle<br />

dimensioni delle fibre<br />

e, di conseguenza,<br />

della capacità di<br />

penetrare negli<br />

alveoli polmonari, e<br />

l’altro nella<br />

persistenza nel tempo<br />

delle stesse una volta<br />

nell’organismo. È<br />

necessario capire,<br />

però, quali risvolti<br />

concreti comportino<br />

queste caratteristiche<br />

sulla gestione della<br />

presenza della lane<br />

minerali in cantiere.<br />

lavoro sicuro<br />

PROCESSI E SISTEMI•LANE MINERALI<br />

Amianto e lane minerali<br />

Come limitare il rischio nell’utilizzo<br />

attraverso un confronto incrociato<br />

■ di Damiano Romeo, amministratore della Romeo Srl, e Luca<br />

Vegetti, responsabile area amianto della Romeo Srl<br />

Il 26 settembre 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. n.<br />

257/2006 in attuazione della direttiva 2003/18/CE sulla<br />

protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto.<br />

Questo provvedimento, che, di fatto, ha abrogato la legge<br />

n. 277/1991 (piombo, amianto, rumore), presentava alcuni<br />

punti interrogativi in merito alla non facile armonizzazione<br />

con la precedente legislazione sul tema e non abrogata.<br />

A distanza di circa un anno e mezzo è<br />

lecito chiedersi se questi dubbi sono<br />

stati sciolti, se ne sono nati altri e<br />

quali sono le correnti interpretative<br />

più comuni, alla luce anche dell’entrata<br />

in vigore del TU sicurezza,<br />

D.Lgs. n. 81/2008. Una delle prime<br />

problematiche che si è presentata<br />

all’uscita della norma era la definizione<br />

del campo di applicazione delle<br />

prescrizioni in esso contenute. Si<br />

aveva la necessità di comprendere se<br />

il decreto poteva considerarsi un riferimento<br />

per le sole attività inerenti<br />

alla rimozione, alla manutenzione<br />

o al trasporto dell’amianto (per<br />

esempio, rimozione di una copertura<br />

in eternit), o se vi poteva essere applicazione<br />

anche nella gestione del<br />

rischio quando l’amianto non è oggetto<br />

di lavorazione ma è semplicemente<br />

presente in un’area con presenza<br />

di persone (per esempio, copertura<br />

in eternit di una scuola).<br />

Le concentrazioni<br />

Per sciogliere la questione è necessario<br />

fare un confronto tra i due limi-<br />

ti di concentrazione previsti dalle<br />

due norme in vigore, la concentrazione<br />

di fibre di amianto nell’aria<br />

oltre la quale il D.M. 6 settembre<br />

1994 considera un ambiente inquinato<br />

e il valore limite previsto dal<br />

D.Lgs. n. 257/2006. Nell’Allegato al<br />

D.M. 6 settembre 1994, all’art. 2,<br />

comma 2, lettera c), in riferimento<br />

alla valutazione del rischio, si chiarisce<br />

che, quando si presentano situazioni<br />

di incerta classificazione, è necessaria<br />

anche un’indagine ambientale<br />

che misuri la concentrazione di<br />

fibre aerodisperse. Secondo i disposti<br />

del provvedimento, i valori superiori<br />

a 20 ff/l (fibre di amianto per<br />

litro di aria), se valutati in MOCF, e 2<br />

ff/l, se valutati in SEM, possono essere<br />

indicativi di una situazione di<br />

inquinamento in atto. Con l’inserimento<br />

da parte del D.Lgs. n. 257/06<br />

dell’art. 59-decies nel D.Lgs. n. 626/<br />

1994, risulta definito il valore limite<br />

di esposizione all’amianto pari a 0,1<br />

ff/cm 3 (fibre di amianto per centimetro<br />

cubo), limite confermato anche<br />

dal TU nell’art. 254. Facendo le<br />

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