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il sistema di bilancio delle aziende sanitarie pubbliche. riflessioni e ...

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strutture operative dell’azienda e può delegare al Direttore sanitario o al Direttore<br />

amministrativo parte dei suoi compiti <strong>di</strong> natura gestionale salvo l’adozione <strong>delle</strong> deliberazioni<br />

finali che rientra nei poteri <strong>di</strong> sua esclusiva competenza.<br />

Il Direttore generale è un organo monocratico al quale è affidata la funzione <strong>di</strong> verifica,<br />

me<strong>di</strong>ante l’istituzione del Servizio <strong>di</strong> controllo interno, della corretta ed economica gestione<br />

<strong>delle</strong> risorse attribuite ed introitate, nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione<br />

amministrativa Egli adotta l’atto aziendale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato <strong>di</strong> organizzazione e <strong>di</strong><br />

funzionamento. E’ espressione della volontà politica regionale in quanto nominato dal<br />

Consiglio regionale su proposta motivata della Giunta regionale, in base ad un rapporto<br />

fiduciario.<br />

L’incarico ha durata triennale o quinquennale, in base alla durata stab<strong>il</strong>ita dalla Regione, è<br />

rinnovab<strong>il</strong>e ed è regolato da un contratto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato che <strong>di</strong>sciplina tutti gli aspetti del<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro, emolumenti compresi. Il rapporto <strong>di</strong> lavoro ed <strong>il</strong> contratto sono<br />

attualmente regolati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502. Con la sottoscrizione del contratto, <strong>il</strong><br />

<strong>di</strong>rigente si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a<br />

favore dell’azienda sanitaria alla quale è stato preposto.<br />

Trascorsi <strong>di</strong>ciotto mesi dalla nomina del Direttore generale la Regione provvede alla verifica<br />

dei risultati aziendali conseguiti ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nel<br />

quadro <strong>di</strong> programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, efficacia e<br />

funzionalità dei servizi sanitari; sulla base <strong>di</strong> tale verifica, sentito <strong>il</strong> Sindaco o la conferenza<br />

dei sindaci, la Regione procede alla conferma dell’incarico, entro i tre mesi successivi alla<br />

scadenza dello stesso, ovvero in caso <strong>di</strong> parere negativo alla risoluzione del relativo contratto<br />

con provve<strong>di</strong>mento motivato.<br />

La supplenza in caso <strong>di</strong> assenza o impe<strong>di</strong>mento del Direttore generale è effettuata dal<br />

Direttore sanitario o dal Direttore amministrativo <strong>di</strong>etro espressa e formale delega; qualora la<br />

delega specifica non esista la copertura viene assunta dal più anziano <strong>di</strong> età. Se l’assenza o<br />

l’impe<strong>di</strong>mento durasse oltre sei mesi la Giunta regionale deve procedere alla sostituzione.<br />

Il Collegio sindacale. Sia nelle Asl sia nelle AO, si compone <strong>di</strong> cinque membri due dei quali<br />

sono designati dalla Regione, uno dal Ministero dell’Economia e <strong>delle</strong> Finanze, uno dal<br />

Ministero dalla Salute ed uno dalla conferenza dei sindaci. Tali membri vengono scelti tra gli<br />

iscritti nel registro dei revisori contab<strong>il</strong>i istituito presso <strong>il</strong> Ministero <strong>di</strong> Grazia e Giustizia,<br />

ovvero tra i funzionari del Ministero dell’Economia e <strong>delle</strong> Finanze, che abbiano esercitato<br />

per almeno tre anni le funzioni <strong>di</strong> revisori dei conti o <strong>di</strong> componenti <strong>di</strong> collegi sindacali.<br />

Il Direttore generale raccoglie le designazioni, provvede alla loro nomina con apposita<br />

deliberazione e li convoca per la prima seduta nella quale si elegge <strong>il</strong> Presidente del collegio.<br />

Nel caso in cui <strong>il</strong> Collegio risultasse mancante <strong>di</strong> uno o <strong>di</strong> due componenti, <strong>il</strong> Direttore<br />

generale si deve attivare per acquisire le designazioni <strong>delle</strong> amministrazioni competenti e<br />

procedere alla reintegrazione <strong>di</strong> detti membri. Qualora venissero a mancare più <strong>di</strong> due<br />

componenti, <strong>il</strong> Collegio deve essere ricostituito per intero. Se, a tale riguardo, <strong>il</strong> Direttore<br />

generale non provveda entro 30 giorni, <strong>il</strong> Collegio viene costituito in via provvisoria dalla<br />

Regione, con un suo funzionario e due funzionari del Ministero dell’Economia e <strong>delle</strong><br />

Finanze; questo collegio straor<strong>di</strong>nario cessa le sue funzioni con l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> quello<br />

or<strong>di</strong>nario; in questo caso, la Regione ha potere surrogatorio rispondente al principio generale<br />

per <strong>il</strong> quale non si può verificare soluzione <strong>di</strong> continuità negli organi amministrativi <strong>di</strong> una<br />

struttura pubblica.<br />

Il Collegio verifica l’amministrazione aziendale sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o economico, vig<strong>il</strong>a<br />

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