il sistema di bilancio delle aziende sanitarie pubbliche. riflessioni e ...
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Consiglio dei sanitari. Anche in questo caso <strong>il</strong> D. Lgs. 502/1992 ha lasciato autonomia alle<br />
Regioni fornendo in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> massima sulle funzioni e sulla composizione. Il Consiglio dei<br />
sanitari è un organo collegiale a base elettiva con funzioni <strong>di</strong> consulenza tecnico-sanitaria per<br />
l’ASL e l’AO, viene presieduto dal Direttore sanitario ed è formato da me<strong>di</strong>ci in maggioranza<br />
e da altri operatori sanitari laureati (con presenza maggioritaria della componente ospedaliera<br />
me<strong>di</strong>ca se nell’ASL è presente un presi<strong>di</strong>o ospedaliero), e da una rappresentanza del personale<br />
infermieristico e del personale tecnico-sanitario.<br />
Il Direttore sanitario dell’azienda sanitaria locale esercita <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto le funzioni <strong>di</strong> presidente<br />
del Consiglio dei sanitari e in caso <strong>di</strong> sua assenza le funzioni sono svolte da un <strong>di</strong>rigente<br />
me<strong>di</strong>co delegato, anche esterno al consiglio. La durata della carica non è stata fissata ma per<br />
equivalenza dovrebbe essere da tre a cinque anni, secondo la durata stab<strong>il</strong>ita dalla Regione per<br />
la carica degli organi aziendali. In merito alle funzioni attribuite al Consiglio dei sanitari, esso<br />
fornisce parere obbligatorio al Direttore generale per le attività tecnico-<strong>sanitarie</strong> e deve<br />
esprimersi sull’attività <strong>di</strong> assistenza sanitaria nei termini fissati dalla Regione. Il Consiglio è<br />
investito da una funzione consultiva generale in materia tecnico-sanitaria e i pareri espressi<br />
hanno natura parzialmente vincolante; infatti, <strong>il</strong> Direttore generale se intende <strong>di</strong>scostarsi dal<br />
parere espresso, deve adeguatamente motivare le proprie ragioni. Nel caso in cui <strong>il</strong> Direttore<br />
generale richieda un parere al consiglio dei sanitari nelle materie non strettamente attinenti<br />
agli argomenti elencati dalla legge tale parere non è vincolante.<br />
Materie del parere obbligatorio del Consiglio dei sanitari<br />
Deliberazioni riguardanti i regolamenti per l’organizzazione del personale nonché le piante<br />
organiche.<br />
Provve<strong>di</strong>menti in materia <strong>di</strong> organizzazione, d’istituzione o mo<strong>di</strong>ficazione dei servizi.<br />
Provve<strong>di</strong>menti in materia d’organizzazione dei servizi e <strong>delle</strong> relative attività.<br />
Piani pluriennali e programmi annuali.<br />
Progetti per specifiche attività.<br />
Programmi <strong>di</strong> acquisto degli impianti e <strong>delle</strong> attrezzature <strong>sanitarie</strong>.<br />
Ulteriori compiti del Consiglio dei sanitari<br />
Esprime parere sulle tariffe per le prestazioni <strong>sanitarie</strong> rese a pagamento che non siano state<br />
determinate a livello nazionale o regionale.<br />
Formula proposte per <strong>il</strong> miglioramento dell’organizzazione dei servizi sanitari in funzione del<br />
conseguimento <strong>di</strong> una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi.<br />
Svolge ogni altra funzione attribuita dalle leggi e dai regolamenti.<br />
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