il sistema di bilancio delle aziende sanitarie pubbliche. riflessioni e ...
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Il <strong>sistema</strong> <strong>di</strong> finanziamento crea una variab<strong>il</strong>ità del fondo regionale sino alla ripartizione<br />
definitiva calcolata sull’effettivo ammontare stanziato per <strong>il</strong> Fondo sanitario nazionale<br />
determinato nella legge finanziaria definitivamente approvata.<br />
Ad ogni modo le risorse destinate al <strong>di</strong>ritto alla salute sono in<strong>di</strong>cate nella Legge Finanziaria e<br />
nei documenti contab<strong>il</strong>i <strong>di</strong> previsione dello Stato: b<strong>il</strong>ancio pluriennale <strong>di</strong> previsione e b<strong>il</strong>ancio<br />
annuale <strong>di</strong> previsione.<br />
Nella Legge Finanziaria viene inoltre previsto un Fondo transitorio, <strong>di</strong> importi variab<strong>il</strong>i e<br />
riferiti al triennio successivo, la cui ripartizione tra le Regioni interessate da elevati <strong>di</strong>savanzi<br />
è <strong>di</strong>sposta con decreto del Ministro della salute, <strong>di</strong> concerto con <strong>il</strong> Ministro dell’economia e<br />
<strong>delle</strong> finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le<br />
Province autonome <strong>di</strong> Trento e <strong>di</strong> Bolzano. L’accesso alle risorse del Fondo transitorio è<br />
subor<strong>di</strong>nato alla sottoscrizione <strong>di</strong> un apposito accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180,<br />
della legge 30 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 311, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, comprensivo <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong><br />
rientro dai <strong>di</strong>savanzi.<br />
Il piano <strong>di</strong> rientro deve contenere:<br />
sia le misure <strong>di</strong> riequ<strong>il</strong>ibrio del prof<strong>il</strong>o erogativo dei livelli essenziali <strong>di</strong> assistenza, per<br />
renderlo conforme a quello desumib<strong>il</strong>e dal Piano Sanitario Nazionale e dal decreto del<br />
Presidente del Consiglio dei ministri <strong>di</strong> definizione dei<br />
livelli essenziali <strong>di</strong> assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del<br />
<strong>di</strong>savanzo entro <strong>il</strong> 2010;<br />
sia gli obblighi sia le procedure previsti dall’articolo 8 dell’intesa 23 marzo 2005<br />
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e<br />
le Province autonome <strong>di</strong> Trento e <strong>di</strong> Bolzano (modalità <strong>di</strong> erogazione <strong>delle</strong> maggiori<br />
risorse finanziarie, le forme <strong>di</strong> monitoraggio e verifica degli obiettivi interme<strong>di</strong>, le<br />
modalità <strong>di</strong> affiancamento dei rappresentanti del Ministero della Salute).<br />
L’accesso al Fondo transitorio presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o<br />
che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi dell’ad<strong>di</strong>zionale regionale all’imposta<br />
sul red<strong>di</strong>to <strong>delle</strong> persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.<br />
Qualora nel proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> verifica annuale del piano <strong>di</strong> rientro si prefiguri <strong>il</strong> mancato<br />
rispetto <strong>di</strong> parte degli obiettivi interme<strong>di</strong> <strong>di</strong> riduzione del <strong>di</strong>savanzo fissati, la Regione<br />
interessata può porre nuove misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri<br />
della salute e dell’economia e <strong>delle</strong> finanze.<br />
In ogni caso l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi interme<strong>di</strong><br />
comporta che, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’ad<strong>di</strong>zionale<br />
all’imposta sul red<strong>di</strong>to <strong>delle</strong> persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività<br />
produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino<br />
all’integrale copertura dei mancati obiettivi.<br />
La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettib<strong>il</strong>e <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fferenziazioni per settori <strong>di</strong> attività e per categorie <strong>di</strong> soggetti passivi. Nel caso in cui gli<br />
obiettivi interme<strong>di</strong> siano conseguiti, la Regione può ridurre, a partire dall’anno d’imposta<br />
seguente, l’ad<strong>di</strong>zionale all’imposta sul red<strong>di</strong>to <strong>delle</strong> persone fisiche e l’aliquota dell’imposta<br />
regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto.<br />
Nel caso dell’assegnazione alle Regioni ed alle Province autonome <strong>di</strong> Trento e Bolzano le<br />
quote del Fondo sanitario nazionale spettanti per l’anno 2007 ammontano complessivamente<br />
a 96 m<strong>il</strong>iar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro.<br />
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