capitolo 4.pdf - Confindustria
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ligione, maternità, come pure lo svolgimento di attività sindacale). Al di fuori<br />
di questa ipotesi particolare, il riconoscimento della insussistenza di una<br />
causa «giusta» ai fini del licenziamento varia da paese a paese. Come illustra<br />
la tab. 4-26, si va da situazioni in cui l’incapacità del lavoratore o l’eccedenza<br />
di manodopera rappresentano una condizione sufficiente per giustificare<br />
il licenziamento, fino ai casi estremi in cui la capacità del lavora-<br />
Tab. 4-26 — La disciplina dei licenziamenti individuali senza giusta causa<br />
Paesi Cause di giustificazione Regime sanzionatorio<br />
Austria<br />
Danimarca<br />
Francia<br />
Germania<br />
Irlanda<br />
Italia<br />
Scarsa efficacia e competenza del lavoratore<br />
ma non in presenza di licenziamento<br />
socialmente ingiustificato (ovvero non deve<br />
colpire il lavoratore in modo comparativamente<br />
più sfavorevole rispetto agli altri<br />
lavoratori dell’azienda).<br />
Esigenze operative dell’impresa.<br />
Assenza di competenza del lavoratore. Eccedenza<br />
di manodopera.<br />
Inadempimento o incompetenza del lavoratore.<br />
Motivi economici legati all’organizzaznione<br />
del lavoro e altre esigenze d’impresa.<br />
Nell’ipotesi di eccedenza di manodopera,<br />
il datore di lavoro è tenuto a prendere<br />
in considerazione ipotesi alternative,<br />
offrire un programma di aggiornamento<br />
professionale, considerarli con priorità nel<br />
caso di nuove assunzioni.<br />
Incapacità o inidoneità fisica del lavoratore.<br />
Comportamenti scorretti sul lavoro.<br />
Motivi economici.<br />
Incompetenza e incapacità del lavoratore.<br />
Eccedenza di manodopera.<br />
Giusta causa ex art. 2119 cod. civile: in tutte<br />
le ipotesi in cui si verifica una causa che<br />
non consente la prosecuzione del rapporto.<br />
Giustificato motivo soggettivo ex art. 3 l.<br />
604/1996: notevole inadempimento del lavoratore,<br />
con obbligo di preavviso. Giustificato<br />
motivo oggettivo: ragioni tecniche,<br />
organizzative e della produzione, con obbligo<br />
di preavviso.<br />
In caso di licenziamento illegittimo, il rapporto di lavoro<br />
si considera come non interrotto e il lavoratore<br />
ha diritto alle retribuzioni arretrate (non è quindi necessario<br />
ordinare la reintegrazione). Nella pratica tuttavia<br />
tale opzione viene raramente scelta dal lavoratore<br />
che ha sempre la possibilità di ricevere in alternativa<br />
una indennità compensativa.<br />
Un ordine di reintegro è teoricamente possibile ma raro<br />
nella pratica. La possibilità è comunque esclusa in tutti<br />
i casi in cui venga dimostrata l’impossibilità per il datore<br />
di lavoro e il lavoratore di proseguire nella collaborazione.<br />
Il lavoratore ingiustamente licenziato riceve normalmente<br />
una somma a titolo di risarcimento che può<br />
arrivare fino ad un anno di retribuzione. Il pagamento<br />
della buona uscita avviene solo sotto certe ipotesi.<br />
La pronuncia di illegittimità del licenziamento può comportare<br />
da parte del giudice un ordine di reintegrazione<br />
del lavoratore nel posto di lavoro. Tuttavia il datore<br />
di lavoro può rifiutarsi di dar corso alla reintegrazione<br />
corrispondendo in via sostitutiva una indennità<br />
risarcitoria che va da un minimo di sei mesi fino ad un<br />
massimo di due anni. Per i lavoratori con meno di due<br />
anni di anzianità in imprese con meno di 11 dipendenti,<br />
il risarcimento avviene sulla base delle perdite effettivamente<br />
subite e senza un minimo stabilito.<br />
In caso di licenziamento illegittimo, il rapporto di lavoro<br />
si considera come non interrotto e il lavoratore<br />
ha diritto alle retribuzioni arretrate (non è quindi necessario<br />
ordinare la reintegrazione). Ciascuna delle<br />
parti può però chiedere la risoluzione del rapporto per<br />
inutilità della continuazione, attraverso il pagamento<br />
di una indennità — cumulativa della retribuzione —<br />
che può raggiungere al massimo 18 mensilità.<br />
L’autorità giudicante può stabilire a sua discrezione la<br />
reintegrazione, la collocazione in altro posto di lavoro o<br />
il risarcimento del danno per il lavoratore (massimo ammontare<br />
dell’indennità: 104 settimane). Non è richiesto<br />
il consenso del datore di lavoro per la reintegrazione.<br />
Unità produttive con almeno 16 dipendenti (più di 5<br />
in agricoltura) e comunque tutte le imprese con più di<br />
60: se il giudice attesta la illegittimità del licenziamento<br />
il lavoratore può chiedere la reintegrazione nel<br />
posto di lavoro (a cui si aggiungono al massimo 5 mensilità)<br />
oppure optare per una indennità risarcitoria di<br />
15 mesi di retribuzione.<br />
Per le imprese non incluse nell’ipotesi precedente: il datore<br />
di lavoro può optare fra reintegrazione e pagamento<br />
di una indennità risarcitoria variabile fra i 2,5 e i 6 mesi<br />
in funzione dell’anzianità aziendale del lavoratore e<br />
della dimensione dell’impresa. Il risarcimento può però<br />
arrivare fino a 10 e 14 mensilità rispettivamente per i<br />
lavoratori con anzianità superiore a 10 e 20 anni.<br />
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