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capitolo 4.pdf - Confindustria

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ligione, maternità, come pure lo svolgimento di attività sindacale). Al di fuori<br />

di questa ipotesi particolare, il riconoscimento della insussistenza di una<br />

causa «giusta» ai fini del licenziamento varia da paese a paese. Come illustra<br />

la tab. 4-26, si va da situazioni in cui l’incapacità del lavoratore o l’eccedenza<br />

di manodopera rappresentano una condizione sufficiente per giustificare<br />

il licenziamento, fino ai casi estremi in cui la capacità del lavora-<br />

Tab. 4-26 — La disciplina dei licenziamenti individuali senza giusta causa<br />

Paesi Cause di giustificazione Regime sanzionatorio<br />

Austria<br />

Danimarca<br />

Francia<br />

Germania<br />

Irlanda<br />

Italia<br />

Scarsa efficacia e competenza del lavoratore<br />

ma non in presenza di licenziamento<br />

socialmente ingiustificato (ovvero non deve<br />

colpire il lavoratore in modo comparativamente<br />

più sfavorevole rispetto agli altri<br />

lavoratori dell’azienda).<br />

Esigenze operative dell’impresa.<br />

Assenza di competenza del lavoratore. Eccedenza<br />

di manodopera.<br />

Inadempimento o incompetenza del lavoratore.<br />

Motivi economici legati all’organizzaznione<br />

del lavoro e altre esigenze d’impresa.<br />

Nell’ipotesi di eccedenza di manodopera,<br />

il datore di lavoro è tenuto a prendere<br />

in considerazione ipotesi alternative,<br />

offrire un programma di aggiornamento<br />

professionale, considerarli con priorità nel<br />

caso di nuove assunzioni.<br />

Incapacità o inidoneità fisica del lavoratore.<br />

Comportamenti scorretti sul lavoro.<br />

Motivi economici.<br />

Incompetenza e incapacità del lavoratore.<br />

Eccedenza di manodopera.<br />

Giusta causa ex art. 2119 cod. civile: in tutte<br />

le ipotesi in cui si verifica una causa che<br />

non consente la prosecuzione del rapporto.<br />

Giustificato motivo soggettivo ex art. 3 l.<br />

604/1996: notevole inadempimento del lavoratore,<br />

con obbligo di preavviso. Giustificato<br />

motivo oggettivo: ragioni tecniche,<br />

organizzative e della produzione, con obbligo<br />

di preavviso.<br />

In caso di licenziamento illegittimo, il rapporto di lavoro<br />

si considera come non interrotto e il lavoratore<br />

ha diritto alle retribuzioni arretrate (non è quindi necessario<br />

ordinare la reintegrazione). Nella pratica tuttavia<br />

tale opzione viene raramente scelta dal lavoratore<br />

che ha sempre la possibilità di ricevere in alternativa<br />

una indennità compensativa.<br />

Un ordine di reintegro è teoricamente possibile ma raro<br />

nella pratica. La possibilità è comunque esclusa in tutti<br />

i casi in cui venga dimostrata l’impossibilità per il datore<br />

di lavoro e il lavoratore di proseguire nella collaborazione.<br />

Il lavoratore ingiustamente licenziato riceve normalmente<br />

una somma a titolo di risarcimento che può<br />

arrivare fino ad un anno di retribuzione. Il pagamento<br />

della buona uscita avviene solo sotto certe ipotesi.<br />

La pronuncia di illegittimità del licenziamento può comportare<br />

da parte del giudice un ordine di reintegrazione<br />

del lavoratore nel posto di lavoro. Tuttavia il datore<br />

di lavoro può rifiutarsi di dar corso alla reintegrazione<br />

corrispondendo in via sostitutiva una indennità<br />

risarcitoria che va da un minimo di sei mesi fino ad un<br />

massimo di due anni. Per i lavoratori con meno di due<br />

anni di anzianità in imprese con meno di 11 dipendenti,<br />

il risarcimento avviene sulla base delle perdite effettivamente<br />

subite e senza un minimo stabilito.<br />

In caso di licenziamento illegittimo, il rapporto di lavoro<br />

si considera come non interrotto e il lavoratore<br />

ha diritto alle retribuzioni arretrate (non è quindi necessario<br />

ordinare la reintegrazione). Ciascuna delle<br />

parti può però chiedere la risoluzione del rapporto per<br />

inutilità della continuazione, attraverso il pagamento<br />

di una indennità — cumulativa della retribuzione —<br />

che può raggiungere al massimo 18 mensilità.<br />

L’autorità giudicante può stabilire a sua discrezione la<br />

reintegrazione, la collocazione in altro posto di lavoro o<br />

il risarcimento del danno per il lavoratore (massimo ammontare<br />

dell’indennità: 104 settimane). Non è richiesto<br />

il consenso del datore di lavoro per la reintegrazione.<br />

Unità produttive con almeno 16 dipendenti (più di 5<br />

in agricoltura) e comunque tutte le imprese con più di<br />

60: se il giudice attesta la illegittimità del licenziamento<br />

il lavoratore può chiedere la reintegrazione nel<br />

posto di lavoro (a cui si aggiungono al massimo 5 mensilità)<br />

oppure optare per una indennità risarcitoria di<br />

15 mesi di retribuzione.<br />

Per le imprese non incluse nell’ipotesi precedente: il datore<br />

di lavoro può optare fra reintegrazione e pagamento<br />

di una indennità risarcitoria variabile fra i 2,5 e i 6 mesi<br />

in funzione dell’anzianità aziendale del lavoratore e<br />

della dimensione dell’impresa. Il risarcimento può però<br />

arrivare fino a 10 e 14 mensilità rispettivamente per i<br />

lavoratori con anzianità superiore a 10 e 20 anni.<br />

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