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capitolo 4.pdf - Confindustria

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al 2,1 e al 2,5, la Danimarca al 3,2% 9 . Al pari della maggior parte dei paesi<br />

europei, l’Italia possiede innanzitutto uno schema generale di base (l’Indennità<br />

di disoccupazione ordinaria con requisiti pieni), disponibile per tutti<br />

i lavoratori dipendenti che, avendo maturato una certa anzianità lavorativa<br />

e contributiva 10 , perdono involontariamente 11 il proprio posto di lavoro.<br />

Il meccanismo è sostanzialmente simile tra i diversi paesi, mentre forti<br />

discrepanze si registrano con riferimento all’ammontare concesso e alla<br />

durata del trattamento 12 . In Italia l’indennità ordinaria prevede la corresponsione<br />

del 40% dell’ultima retribuzione, per un periodo non superiore a<br />

180 giorni. Negli altri paesi europei (tab. 4-27 per i dettagli) l’entità e la<br />

durata del sussidio di disoccupazione sono mediamente superiori a quelle<br />

italiane e, soprattutto, tendono a differenziarsi sensibilmente in funzione<br />

dell’età e dell’anzianità contributiva del beneficiario. In quasi tutti i paesi<br />

considerati l’indennità ordinaria di disoccupazione viene finanziata attraverso<br />

un sistema contributivo a cui concorrono solitamente sia il lavoratore<br />

che il datore di lavoro (cfr. tab. 4-27 per le aliquote applicate da ciascun<br />

paese). In Italia l’indennità ordinaria viene finanziata esclusivamente con<br />

i contributi del datore di lavoro (1,61% del monte retributivo).<br />

Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel settore<br />

industriale, trova inoltre applicazione la Cassa integrazione guadagni (ordinaria<br />

e straordinaria) che, a differenza del trattamento ordinario di disoccupazione,<br />

punta a prevenire la perdita del posto di lavoro attraverso l’integrazione<br />

del reddito dei lavoratori nei periodi congiunturali sfavorevoli (Cig<br />

ordinaria) o durante le fasi di ristrutturazione aziendale (Cig straordinaria).<br />

Questi due strumenti hanno generalmente incontrato il favore delle imprese<br />

13 ed hanno consentito di superare i processi di ristrutturazione degli anni<br />

Ottanta. I lavoratori che beneficiano del trattamento di Cassa integrazione<br />

restano formalmente occupati nell’impresa che ne ha ridotto o sospeso<br />

l’attività, sulla base del presupposto che nel frattempo vengano a ricrearsi<br />

le condizioni per il ripristino della prestazione lavorativa ordinaria. La gestione<br />

ordinaria della Cig è finanziata esclusivamente dai datori di lavoro<br />

con aliquote di contribuzione che si differenziano sulla base della dimensione<br />

aziendale: le imprese fino a 50 dipendenti versano un contributo dell’1,9%<br />

del proprio monte retributivo, mentre quelle di dimensione maggiore contribuiscono<br />

con il 2,2%. Il finanziamento della Cig straordinaria avviene invece<br />

con il contributo sia delle imprese (0,6%) che dei lavoratori (0,3%). Tenendo<br />

conto anche dei versamenti dovuti per il trattamento ordinario di disoccupazione<br />

(1,61%), l’aliquota contributiva complessiva a carico delle imprese<br />

di medio-grande dimensione è pari quindi al 4,41% 14 .<br />

9<br />

Cfr. Eurostat, Social protection; Expenditure and Receipts 1980-1999, Luxembourg,<br />

2001.<br />

10<br />

Per una panoramica dettagliata sul funzionamento dell’indennità di disoccupazione in<br />

Italia e nei principali paesi europei si veda la tab. 4-27.<br />

11<br />

L’esclusione dal trattamento di disoccupazione per i lavoratori che si dimettono volontariamente<br />

è stata introdotta in realtà solamente a partire dalla finanziaria del 2000.<br />

12<br />

Va inoltre ricordato che in molti paesi europei, il sussidio ordinario di disoccupazione<br />

(normalmente di tipo assicurativo) è accompagnato da un ulteriore strumento di assistenza ai<br />

disoccupati (finanziato dalla fiscalità generale) previsto per coloro che hanno superato il periodo<br />

massimo di corresponsione del sussidio ordinario e si trovano in condizioni di necessità.<br />

13<br />

La Cig straordinaria è stata estesa anche alle imprese commerciali con più di 50 dipendenti.<br />

14<br />

Per le imprese che si avvalgono effettivamente della Cig, è previsto inoltre un contributo<br />

addizionale pari all’8% (4% nelle imprese fino a 50 dipendenti) dell’integrazione salariale<br />

erogata nel caso di Cig ordinaria, e al 4,5% (3% nelle imprese fino a 50 dipendenti) nel caso<br />

di Cig straordinaria.<br />

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