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Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

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l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata<br />

dall'autorità competente dello Stato membro in questione;<br />

r) «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora»,<br />

rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui<br />

l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo<br />

in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione<br />

oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità<br />

competente dello Stato membro in questione;<br />

s) «Stato membro competente», lo Stato membro in cui si trova l'istituzione<br />

competente;<br />

t) «periodo di assicurazione», i periodi di contribuzione, di occupazione o di<br />

attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di<br />

assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati<br />

maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti<br />

da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;<br />

u) «periodo di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma», i<br />

periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati,<br />

nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale<br />

legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività<br />

lavorativa autonoma;<br />

v) «periodo di residenza», i periodi definiti o riconosciuti tali dalla<br />

legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;<br />

v bis) per “ prestazioni in natura” s’ intendono:<br />

i) ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e<br />

di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di<br />

uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare<br />

direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi<br />

connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di<br />

lunga durata;<br />

ii) ai sensi del titolo III, capitolo 2 (Infortuni sul lavoro e malattie<br />

professionali), tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e<br />

alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di<br />

infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati membri (15) ;<br />

w) «pensione», non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in<br />

capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti<br />

effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del<br />

titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;<br />

x) «prestazione di pensionamento anticipato», tutte le prestazioni in denaro<br />

diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di

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