27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in<br />

cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure<br />

per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per<br />

beneficiarne.<br />

3. Qualora le prestazioni d'invalidità erogate secondo la legislazione di uno<br />

Stato membro, a norma dell'articolo 44, siano trasformate in prestazioni di<br />

vecchiaia e l'interessato non soddisfi ancora le condizioni stabilite dalla<br />

legislazione di uno o più altri Stati membri per beneficiarne, questi ultimi gli<br />

erogano prestazioni d'invalidità a decorrere dalla data della trasformazione.<br />

Tali prestazioni d'invalidità sono erogate a norma del capitolo 5, come se<br />

questo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al<br />

lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfa le condizioni<br />

necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle<br />

legislazioni nazionali interessate oppure, nel caso in cui tale trasformazione<br />

non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni<br />

d'invalidità secondo la suddetta o le suddette legislazioni.<br />

4. Le prestazioni d'invalidità erogate a norma dell'articolo 44 sono ricalcolate ai<br />

sensi del capitolo 5 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni necessarie<br />

per fruire delle prestazioni d'invalidità previste dalla legislazione di tipo B<br />

ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di un altro Stato<br />

membro.<br />

(72) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 49 (73)<br />

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici.<br />

Gli articoli 6, 44, 46, 47, 48 e l'articolo 60, paragrafi 2 e 3, si applicano mutatis<br />

mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.<br />

(73) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!