Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Capitolo 3<br />
Prestazioni in caso di morte<br />
Articolo 42 (66)<br />
Diritto a prestazioni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario<br />
risiede in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente.<br />
1. Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato membro<br />
diverso dallo Stato membro competente, il decesso si considera sopraggiunto<br />
in quest'ultimo Stato membro.<br />
2. L'istituzione competente è tenuta ad erogare le prestazioni in caso di morte<br />
dovute ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario<br />
risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.<br />
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza<br />
di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.<br />
(66) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 43 (67)<br />
Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato.<br />
1. In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della<br />
legislazione di uno Stato membro o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni<br />
di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva in uno Stato membro<br />
diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui competono i costi delle<br />
prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli 24 e 25, le prestazioni in<br />
caso di morte dovute ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione<br />
sono erogate a suo carico come se il titolare risiedesse, al momento del<br />
decesso, nello Stato membro in cui si trova l'istituzione.<br />
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.<br />
(67) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.