27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. L'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato prende in<br />

considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'articolo 52, paragrafo<br />

1, lettera b), punto i).<br />

3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le<br />

istituzioni degli Stati membri interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono<br />

erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati membri<br />

le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e<br />

di residenza maturati e presi in considerazione a norma degli articoli 6 e 51,<br />

paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato membro.<br />

4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell’ allegato<br />

VIII (87) .<br />

(86) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

(87) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009, con<br />

decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />

Articolo 58 (88)<br />

Attribuzione di un'integrazione.<br />

1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può,<br />

nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la<br />

legislazione di tale Stato, percepire una prestazioni inferiore alla prestazione<br />

minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di<br />

residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione<br />

della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.<br />

2. L'istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo<br />

della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla<br />

differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo<br />

e l'importo della prestazione minima.<br />

(88) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!