Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
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(54) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 33 (55)<br />
Prestazioni in natura di notevole importanza.<br />
1. La persona assicurata o un familiare, cui l'istituzione di uno Stato membro<br />
ha riconosciuto il diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre<br />
prestazioni in natura di notevole importanza, prima che fosse assicurato in<br />
virtù della legislazione applicata all'istituzione di un altro Stato membro,<br />
beneficia di queste prestazioni a carico della prima istituzione anche se esse<br />
sono concesse dopo che la persona in questione è già assicurata in virtù della<br />
legislazione applicata dalla seconda istituzione.<br />
2. La commissione amministrativa definisce l'elenco delle prestazioni di cui al<br />
paragrafo 1.<br />
(55) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 34 (56)<br />
Cumulo di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo.<br />
1. Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo<br />
che devono essere trattate come prestazioni di malattia e sono pertanto<br />
erogate dallo Stato membro competente per le prestazioni in denaro ai sensi<br />
dell'articolo 21 o dell'articolo <strong>29</strong> ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del<br />
presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo<br />
dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che<br />
devono essere rimborsate da un'istituzione del primo Stato membro ai sensi<br />
dell'articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni<br />
di cui all'articolo 10 si applica con l'unica restrizione seguente: se l'interessato<br />
beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l'ammontare delle prestazioni<br />
in denaro è ridotto dell'importo delle prestazioni in natura imputato o<br />
imputabile all'istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.