Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Articolo <strong>29</strong> (51)<br />
Prestazioni in denaro ai pensionati.<br />
1. Le prestazioni in denaro sono erogate ad una persona che riceve una<br />
pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri,<br />
dall'istituzione competente dello Stato membro in cui è situata l'istituzione<br />
competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al<br />
pensionato nel suo Stato membro di residenza. L'articolo 21 si applica mutatis<br />
mutandis.<br />
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.<br />
(51) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 30 (52)<br />
Contributi dei pensionati.<br />
1. L'istituzione di uno Stato membro che è responsabile a norma della<br />
legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle<br />
prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilata, può richiedere e<br />
recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa<br />
applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi<br />
degli articoli da 23 a 26 sono a carico di un'istituzione dello Stato membro<br />
menzionato.<br />
2. Se nei casi di cui all'articolo 25 il pensionato versa contributi o subisce<br />
trattenute per un importo corrispondente a copertura delle prestazioni per<br />
malattia, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato<br />
membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù<br />
della residenza.<br />
(52) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.