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Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

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adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo<br />

spirito delle sentenze giurisdizionali.<br />

(10) Tuttavia, il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel<br />

territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello<br />

Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il<br />

principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di<br />

lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato<br />

membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro<br />

competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro<br />

dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini<br />

dell'applicazione del principio della totalizzazione dei periodi.<br />

(11) L'assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro non<br />

può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente né rendere la<br />

sua legislazione applicabile.<br />

(12) Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio<br />

dell'assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente<br />

ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso<br />

periodo.<br />

(13) Le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano<br />

all'interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai superstiti, il<br />

mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d'acquisizione.<br />

(14) Questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso la<br />

totalizzazione dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni<br />

nazionali ai fini dell'apertura e del mantenimento del diritto alle prestazioni e<br />

per il calcolo di queste, nonché mediante l'erogazione delle prestazioni alle<br />

diverse categorie di persone coperte dal presente regolamento.<br />

(15) È necessario assoggettare le persone che si spostano all'interno della<br />

Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da<br />

evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che<br />

ne possono derivare.<br />

(16) All'interno della Comunità non c'è in linea di principio alcuna<br />

giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal<br />

luogo di residenza dell'interessato; anche se, in determinati casi specifici, in<br />

particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l'ambiente<br />

economico e sociale dell'interessato potrebbe essere preso in considerazione il<br />

luogo di residenza.<br />

(17) Allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte<br />

le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, è opportuno stabilire<br />

come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato<br />

membro nel cui territorio l'interessato esercita la sua attività subordinata o<br />

autonoma.

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