Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
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adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo<br />
spirito delle sentenze giurisdizionali.<br />
(10) Tuttavia, il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel<br />
territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello<br />
Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il<br />
principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di<br />
lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato<br />
membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro<br />
competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro<br />
dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini<br />
dell'applicazione del principio della totalizzazione dei periodi.<br />
(11) L'assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro non<br />
può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente né rendere la<br />
sua legislazione applicabile.<br />
(12) Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio<br />
dell'assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente<br />
ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso<br />
periodo.<br />
(13) Le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano<br />
all'interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai superstiti, il<br />
mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d'acquisizione.<br />
(14) Questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso la<br />
totalizzazione dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni<br />
nazionali ai fini dell'apertura e del mantenimento del diritto alle prestazioni e<br />
per il calcolo di queste, nonché mediante l'erogazione delle prestazioni alle<br />
diverse categorie di persone coperte dal presente regolamento.<br />
(15) È necessario assoggettare le persone che si spostano all'interno della<br />
Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da<br />
evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che<br />
ne possono derivare.<br />
(16) All'interno della Comunità non c'è in linea di principio alcuna<br />
giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal<br />
luogo di residenza dell'interessato; anche se, in determinati casi specifici, in<br />
particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l'ambiente<br />
economico e sociale dell'interessato potrebbe essere preso in considerazione il<br />
luogo di residenza.<br />
(17) Allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte<br />
le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, è opportuno stabilire<br />
come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato<br />
membro nel cui territorio l'interessato esercita la sua attività subordinata o<br />
autonoma.