27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il<br />

mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di<br />

assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di tale Stato membro<br />

applica se necessario, mutatis mutandis, l'articolo 51, paragrafo 1.<br />

(69) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 46 (70)<br />

Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o a legislazioni di<br />

tipo A e di tipo B.<br />

1. Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle<br />

legislazioni di due o più Stati membri, di cui una almeno non sia di tipo A,<br />

beneficia delle prestazioni a norma del capitolo 5, che si applica mutatis<br />

mutandis, tenuto conto del paragrafo 3.<br />

2. Tuttavia, se l'interessato è stato precedentemente soggetto a una<br />

legislazione di tipo B e successivamente sopravviene l'inabilità al lavoro seguita<br />

da invalidità mentre è soggetto a una legislazione di tipo A, egli beneficia delle<br />

prestazioni a norma dell'articolo 44 purché:<br />

- soddisfi le condizioni di tale legislazione esclusivamente o le condizioni di<br />

altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45,<br />

ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza<br />

maturati sotto una legislazione di tipo B,<br />

e<br />

- non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, tenuto<br />

conto dell'articolo 50, paragrafo 1.<br />

3. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa il grado di invalidità<br />

del richiedente è vincolante per l'istituzione di un altro Stato membro in causa,<br />

a condizione che la concordanza delle condizioni relative al grado di invalidità<br />

fra le legislazioni di questi Stati membri sia riconosciuta nell'allegato VII.<br />

(70) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!