Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di<br />
utilizzazione degli standard; elabora relazioni ed esprime un parere motivato<br />
prima che la commissione amministrativa prenda una decisione a norma<br />
dell'articolo 72, lettera d). La composizione e le modalità di funzionamento<br />
della commissione tecnica sono determinate dalla commissione amministrativa.<br />
2. A tal fine la commissione tecnica:<br />
a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e intraprende gli studi e i lavori<br />
richiesti allo scopo di svolgere i compiti che le sono affidati;<br />
b) sottopone alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati<br />
di cui al paragrafo 1;<br />
c) realizza ogni altro compito e studio sulle questioni che la commissione<br />
amministrativa le sottopone;<br />
d) garantisce la direzione dei progetti pilota comunitari di utilizzazione di<br />
servizi di elaborazione elettronica dei dati e, per la parte comunitaria, dei<br />
sistemi operativi di utilizzazione di tali servizi.<br />
(107) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 74 (108)<br />
Commissione di controllo dei conti.<br />
1. Nell'ambito della commissione amministrativa è istituita una commissione di<br />
controllo dei conti. La composizione e le modalità di funzionamento della<br />
commissione di controllo dei conti sono fissate dalla commissione<br />
amministrativa.<br />
La commissione di controllo dei conti è incaricata di:<br />
a) verificare il metodo di determinazione e di calcolo dei costi medi annui<br />
presentati dagli Stati membri;<br />
b) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l'elaborazione<br />
della situazione annua dei crediti di ogni Stato membro;<br />
c) rendere conto periodicamente alla commissione amministrativa dei<br />
risultati di applicazione del presente regolamento e del regolamento di<br />
applicazione, in particolare sul piano finanziario;