27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(114) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 81 (115)<br />

Domande, dichiarazioni o ricorsi.<br />

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di<br />

uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso<br />

un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro,<br />

sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità,<br />

un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato<br />

membro. In tale caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito<br />

trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità,<br />

all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato membro,<br />

direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La<br />

data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati<br />

presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato<br />

membro è considerata come la data di presentazione presso l'autorità,<br />

l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.<br />

(115) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 82 (116)<br />

Perizie mediche.<br />

Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono<br />

essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, in un altro Stato<br />

membro dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora del richiedente o del<br />

beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento<br />

d'applicazione o concordate dalle autorità competenti degli Stati membri<br />

interessati.<br />

(116) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!