Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
(114) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 81 (115)<br />
Domande, dichiarazioni o ricorsi.<br />
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di<br />
uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso<br />
un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro,<br />
sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità,<br />
un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato<br />
membro. In tale caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito<br />
trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità,<br />
all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato membro,<br />
direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La<br />
data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati<br />
presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato<br />
membro è considerata come la data di presentazione presso l'autorità,<br />
l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.<br />
(115) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 82 (116)<br />
Perizie mediche.<br />
Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono<br />
essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, in un altro Stato<br />
membro dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora del richiedente o del<br />
beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento<br />
d'applicazione o concordate dalle autorità competenti degli Stati membri<br />
interessati.<br />
(116) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.