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Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

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Articolo 59 (89)<br />

Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni.<br />

1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo<br />

delle prestazioni prevista dalla legislazione di uno Stato membro, o in caso di<br />

modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di<br />

detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si<br />

procede a un nuovo calcolo a norma dell'articolo 52.<br />

2. Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello<br />

dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato membro<br />

interessato sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale<br />

percentuale o importo fisso è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a<br />

norma dell'articolo 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo.<br />

(89) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 60 (90)<br />

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici.<br />

1. Gli articoli 6 e 50, l'articolo 51, paragrafo 3, e gli articoli da 52 a 59 si<br />

applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i<br />

dipendenti pubblici.<br />

2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro competente subordina<br />

l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a<br />

prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici alla condizione che<br />

tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per<br />

i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi<br />

equivalenti dalla legislazione di detto Stato membro, l'istituzione competente di<br />

detto Stato membro tiene conto solo dei periodi che possono essere<br />

riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.<br />

Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le<br />

condizioni per beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono presi in<br />

considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime<br />

generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a<br />

seconda dei casi.<br />

3. Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni erogate<br />

nell'ambito di un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in<br />

base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un

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