Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Articolo 59 (89)<br />
Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni.<br />
1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo<br />
delle prestazioni prevista dalla legislazione di uno Stato membro, o in caso di<br />
modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di<br />
detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si<br />
procede a un nuovo calcolo a norma dell'articolo 52.<br />
2. Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello<br />
dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato membro<br />
interessato sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale<br />
percentuale o importo fisso è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a<br />
norma dell'articolo 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo.<br />
(89) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 60 (90)<br />
Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici.<br />
1. Gli articoli 6 e 50, l'articolo 51, paragrafo 3, e gli articoli da 52 a 59 si<br />
applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i<br />
dipendenti pubblici.<br />
2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro competente subordina<br />
l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a<br />
prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici alla condizione che<br />
tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per<br />
i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi<br />
equivalenti dalla legislazione di detto Stato membro, l'istituzione competente di<br />
detto Stato membro tiene conto solo dei periodi che possono essere<br />
riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.<br />
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le<br />
condizioni per beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono presi in<br />
considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime<br />
generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a<br />
seconda dei casi.<br />
3. Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni erogate<br />
nell'ambito di un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in<br />
base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un