Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dell'articolo 64, è detratto dalla durata del periodo di cui alla seconda frase del<br />
presente paragrafo. Le modalità di rimborso sono definite nel regolamento di<br />
applicazione.<br />
7. Tuttavia, il periodo del rimborso di cui al paragrafo 6 viene prolungato a<br />
cinque mesi se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha<br />
maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi<br />
nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato, a<br />
condizione che detti periodi siano presi in considerazione ai fini della<br />
determinazione del diritto alle indennità di disoccupazione.<br />
8. Ai fini dei paragrafi 6 e 7 due o più Stati membri, o le loro autorità<br />
competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad<br />
ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.<br />
(96) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 65 bis (97)<br />
Disposizioni speciali per lavoratori autonomi transfrontalieri in stato di<br />
disoccupazione completa qualora lo Stato membro di residenza non preveda<br />
alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi.<br />
1. In deroga all’ articolo 65, una persona in stato di disoccupazione completa<br />
che, in qualità di lavoratore transfrontaliero, abbia recentemente maturato<br />
periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività<br />
autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione<br />
in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e il cui Stato<br />
membro di residenza abbia notificato che nessuna categoria di lavoratori<br />
autonomi ha la possibilità di beneficiare di un sistema di prestazioni di<br />
disoccupazione di tale Stato membro, si iscrive agli uffici del lavoro dello Stato<br />
membro in cui ha svolto l’ ultima attività come lavoratore autonomo e si mette<br />
a loro disposizione, e, quando richiede le prestazioni, rispetta<br />
permanentemente le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato<br />
membro. La persona in stato di disoccupazione completa può, come misura<br />
supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato<br />
membro di residenza.<br />
2. L’ ultimo Stato membro alla cui legislazione è stata soggetta la persona in<br />
stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 eroga, in conformità<br />
della propria legislazione, le prestazioni di disoccupazione.