Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Articolo 83 (117)<br />
Applicazione delle legislazioni.<br />
Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati<br />
membri figurano nell'allegato XI.<br />
(117) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 84 (118)<br />
Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni.<br />
1. Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato membro e la<br />
ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte dell'istituzione di uno<br />
Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro, secondo le<br />
procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi,<br />
nonché alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, dall'istituzione<br />
corrispondente di quest'ultimo Stato membro.<br />
2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità<br />
amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra<br />
spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della<br />
legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su<br />
richiesta dell'istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e<br />
secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura<br />
applicabile a decisioni analoghe di quest'ultimo Stato membro. Queste decisioni<br />
sono dichiarate esecutive in detto Stato membro, nella misura in cui la<br />
legislazione e ogni altra procedura di tale Stato membro lo esigano.<br />
3. In caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti<br />
dell'istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di<br />
privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo Stato membro<br />
riconosce ai crediti della stessa natura.<br />
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, compreso il rimborso dei<br />
costi, sono disciplinate dal regolamento di applicazione o, se del caso e a titolo<br />
complementare, tramite accordi fra gli Stati membri.