27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Articolo 83 (117)<br />

Applicazione delle legislazioni.<br />

Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati<br />

membri figurano nell'allegato XI.<br />

(117) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 84 (118)<br />

Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni.<br />

1. Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato membro e la<br />

ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte dell'istituzione di uno<br />

Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro, secondo le<br />

procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi,<br />

nonché alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, dall'istituzione<br />

corrispondente di quest'ultimo Stato membro.<br />

2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità<br />

amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra<br />

spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della<br />

legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su<br />

richiesta dell'istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e<br />

secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura<br />

applicabile a decisioni analoghe di quest'ultimo Stato membro. Queste decisioni<br />

sono dichiarate esecutive in detto Stato membro, nella misura in cui la<br />

legislazione e ogni altra procedura di tale Stato membro lo esigano.<br />

3. In caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti<br />

dell'istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di<br />

privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo Stato membro<br />

riconosce ai crediti della stessa natura.<br />

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, compreso il rimborso dei<br />

costi, sono disciplinate dal regolamento di applicazione o, se del caso e a titolo<br />

complementare, tramite accordi fra gli Stati membri.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!