Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente<br />
regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data<br />
di applicazione nello Stato membro interessato.<br />
4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa<br />
della cittadinanza o della residenza dell'interessato, è liquidata o ripristinata, su<br />
richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d'applicazione del presente<br />
regolamento nello Stato membro interessato, a condizione che i diritti<br />
anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.<br />
5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o<br />
rendita prima della data di applicazione del presente regolamento in uno Stato<br />
membro, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente<br />
regolamento.<br />
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due<br />
anni dalla data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro,<br />
i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere<br />
da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni<br />
previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza<br />
o la limitazione dei diritti.<br />
7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la<br />
scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del<br />
presente regolamento nello Stato membro interessato, i diritti che non sono<br />
decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della<br />
domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno<br />
Stato membro.<br />
8. Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla<br />
legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è<br />
soggetta a norma del titolo II del regolamento (<strong>CE</strong>E) n. 1408/71,tale persona<br />
continua ad essere soggetta a quest’ ultima legislazione fino a quando la<br />
situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di<br />
applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una<br />
domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del<br />
presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre<br />
mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’ istituzione<br />
competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del<br />
presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato<br />
membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la<br />
domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta<br />
a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo (122) .<br />
9. L'articolo 55 del presente regolamento si applica esclusivamente alle<br />
pensioni alle quali l'articolo 46 quater del regolamento (<strong>CE</strong>E) n. 1408/71 non si<br />
applica alla data di applicazione del presente regolamento.