27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente<br />

regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data<br />

di applicazione nello Stato membro interessato.<br />

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa<br />

della cittadinanza o della residenza dell'interessato, è liquidata o ripristinata, su<br />

richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d'applicazione del presente<br />

regolamento nello Stato membro interessato, a condizione che i diritti<br />

anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.<br />

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o<br />

rendita prima della data di applicazione del presente regolamento in uno Stato<br />

membro, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente<br />

regolamento.<br />

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due<br />

anni dalla data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro,<br />

i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere<br />

da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni<br />

previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza<br />

o la limitazione dei diritti.<br />

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la<br />

scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del<br />

presente regolamento nello Stato membro interessato, i diritti che non sono<br />

decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della<br />

domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno<br />

Stato membro.<br />

8. Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla<br />

legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è<br />

soggetta a norma del titolo II del regolamento (<strong>CE</strong>E) n. 1408/71,tale persona<br />

continua ad essere soggetta a quest’ ultima legislazione fino a quando la<br />

situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di<br />

applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una<br />

domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del<br />

presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre<br />

mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’ istituzione<br />

competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del<br />

presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato<br />

membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la<br />

domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta<br />

a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo (122) .<br />

9. L'articolo 55 del presente regolamento si applica esclusivamente alle<br />

pensioni alle quali l'articolo 46 quater del regolamento (<strong>CE</strong>E) n. 1408/71 non si<br />

applica alla data di applicazione del presente regolamento.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!