Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
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di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro<br />
Stato membro, l’ importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia<br />
stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione<br />
applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in<br />
questione (85) .<br />
2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la<br />
rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle<br />
prestazioni si applicano, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione<br />
dall'istituzione competente di detto Stato membro a norma del paragrafo 1,<br />
per i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di<br />
altri Stati membri.<br />
(83) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
(84) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009,<br />
con decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />
(85) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009, con<br />
decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />
Articolo 57 (86)<br />
Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno.<br />
1. In deroga all'articolo 52 paragrafo 1, lettera b), l'istituzione di uno Stato<br />
membro non è tenuta ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto<br />
la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento<br />
dell'avverarsi del rischio, se:<br />
- la durata di detti periodi è inferiore a un anno,<br />
e<br />
- tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è<br />
acquisito in virtù di detta legislazione.<br />
Ai fini del presente articolo, per «periodi» si intendono tutti i periodi di<br />
assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che<br />
ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono<br />
direttamente.