27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più<br />

Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a<br />

prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia<br />

con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese<br />

della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della<br />

legislazione di tale Stato membro.<br />

(44) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 24 (45)<br />

Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato<br />

membro di residenza.<br />

1. Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o<br />

più Stati membri e non abbia diritto a prestazioni in natura secondo la<br />

legislazione dello Stato membro di residenza, beneficia tuttavia di tali<br />

prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi<br />

della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri cui<br />

spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato membro. Le prestazioni<br />

in natura a spese dell'istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate<br />

dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla<br />

pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in<br />

cui risiede.<br />

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i<br />

costi delle prestazioni in natura in base alle seguenti disposizioni:<br />

a) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della<br />

legislazione di un solo Stato membro, il costo è sostenuto dall'istituzione<br />

competente di tale Stato membro;<br />

b) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della<br />

legislazione di due o più Stati membri, il relativo costo è sostenuto<br />

dall'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione<br />

l'interessato è stato più a lungo soggetto; se l'applicazione della presente<br />

disposizione comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da<br />

varie istituzioni, tale costo sarà sostenuto dall'istituzione che applica l'ultima<br />

legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!