Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più<br />
Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a<br />
prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia<br />
con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese<br />
della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della<br />
legislazione di tale Stato membro.<br />
(44) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 24 (45)<br />
Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato<br />
membro di residenza.<br />
1. Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o<br />
più Stati membri e non abbia diritto a prestazioni in natura secondo la<br />
legislazione dello Stato membro di residenza, beneficia tuttavia di tali<br />
prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi<br />
della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri cui<br />
spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato membro. Le prestazioni<br />
in natura a spese dell'istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate<br />
dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla<br />
pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in<br />
cui risiede.<br />
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i<br />
costi delle prestazioni in natura in base alle seguenti disposizioni:<br />
a) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della<br />
legislazione di un solo Stato membro, il costo è sostenuto dall'istituzione<br />
competente di tale Stato membro;<br />
b) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della<br />
legislazione di due o più Stati membri, il relativo costo è sostenuto<br />
dall'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione<br />
l'interessato è stato più a lungo soggetto; se l'applicazione della presente<br />
disposizione comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da<br />
varie istituzioni, tale costo sarà sostenuto dall'istituzione che applica l'ultima<br />
legislazione alla quale l'interessato è stato soggetto.