Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
) agevolare l'applicazione uniforme del diritto comunitario, in particolare<br />
promuovendo lo scambio di esperienze e di buone prassi amministrative;<br />
c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro<br />
istituzioni in materia di sicurezza sociale al fine tra l'altro di tenere conto dei<br />
problemi specifici di alcune categorie di persone; agevolare, nel settore del<br />
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la realizzazione di azioni di<br />
cooperazione transfrontaliera;<br />
d) favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie per agevolare<br />
la libera circolazione delle persone, in particolare modernizzando le procedure<br />
necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i<br />
flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione<br />
dell'elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro; la commissione<br />
amministrativa adotta le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione<br />
elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli<br />
standard e fissa le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi;<br />
e) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza a norma<br />
del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di ogni altro<br />
accordo concluso nell'ambito dei suddetti regolamenti;<br />
f) presentare alla Commissione europea ogni proposta opportuna in materia<br />
di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale al fine di migliorare e<br />
modernizzare l'acquis comunitario mediante l'elaborazione di regolamenti<br />
ulteriori o di altri strumenti previsti dal trattato;<br />
g) stabilire gli elementi necessari di cui tenere conto per la definizione dei<br />
conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri a<br />
norma del presente regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette<br />
istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui<br />
all'articolo 74.<br />
(106) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 73 (107)<br />
Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati.<br />
1. È istituita nell'ambito della commissione amministrativa una commissione<br />
tecnica per la elaborazione elettronica dei dati, in seguito denominata<br />
«commissione tecnica». La commissione tecnica propone alla commissione<br />
amministrativa le norme strutturali comuni per la gestione dei servizi di