27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

) agevolare l'applicazione uniforme del diritto comunitario, in particolare<br />

promuovendo lo scambio di esperienze e di buone prassi amministrative;<br />

c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro<br />

istituzioni in materia di sicurezza sociale al fine tra l'altro di tenere conto dei<br />

problemi specifici di alcune categorie di persone; agevolare, nel settore del<br />

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la realizzazione di azioni di<br />

cooperazione transfrontaliera;<br />

d) favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie per agevolare<br />

la libera circolazione delle persone, in particolare modernizzando le procedure<br />

necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i<br />

flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione<br />

dell'elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro; la commissione<br />

amministrativa adotta le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione<br />

elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli<br />

standard e fissa le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi;<br />

e) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza a norma<br />

del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di ogni altro<br />

accordo concluso nell'ambito dei suddetti regolamenti;<br />

f) presentare alla Commissione europea ogni proposta opportuna in materia<br />

di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale al fine di migliorare e<br />

modernizzare l'acquis comunitario mediante l'elaborazione di regolamenti<br />

ulteriori o di altri strumenti previsti dal trattato;<br />

g) stabilire gli elementi necessari di cui tenere conto per la definizione dei<br />

conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri a<br />

norma del presente regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette<br />

istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui<br />

all'articolo 74.<br />

(106) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 73 (107)<br />

Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati.<br />

1. È istituita nell'ambito della commissione amministrativa una commissione<br />

tecnica per la elaborazione elettronica dei dati, in seguito denominata<br />

«commissione tecnica». La commissione tecnica propone alla commissione<br />

amministrativa le norme strutturali comuni per la gestione dei servizi di

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!