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Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

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Articolo 36 (58)<br />

Diritto alle prestazioni in natura e in denaro.<br />

1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis del<br />

presente articolo, l’ articolo 17, l’ articolo 18, paragrafo 1, l’ articolo 19,<br />

paragrafo 1, e l’ articolo 20,paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni<br />

relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali (59) .<br />

2. Una persona che risiede o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato<br />

membro competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una<br />

malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura speciali secondo il<br />

regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per<br />

conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di<br />

dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse<br />

assicurato in virtù di detta legislazione.<br />

2 bis. L’ autorizzazione di cui all’ articolo 20, paragrafo 1, non può essere<br />

rifiutata dall’ istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul<br />

lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a<br />

carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non<br />

possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro<br />

un lasso di tempo giustificabile sotto il profilo medico, tenuto conto del suo<br />

attuale stato di salute e della prognosi della malattia (60) .<br />

3. L'articolo 21 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capitolo.<br />

(58) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

(59) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009,<br />

con decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />

(60) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009, con<br />

decorrenza indicata al suo articolo 2 e, successivamente, così sostituito<br />

dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 465/2012.<br />

Articolo 37 (61)<br />

Spese di trasporto.<br />

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede<br />

l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un<br />

infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua<br />

residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al

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