Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Articolo 36 (58)<br />
Diritto alle prestazioni in natura e in denaro.<br />
1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis del<br />
presente articolo, l’ articolo 17, l’ articolo 18, paragrafo 1, l’ articolo 19,<br />
paragrafo 1, e l’ articolo 20,paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni<br />
relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali (59) .<br />
2. Una persona che risiede o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato<br />
membro competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una<br />
malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura speciali secondo il<br />
regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per<br />
conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di<br />
dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse<br />
assicurato in virtù di detta legislazione.<br />
2 bis. L’ autorizzazione di cui all’ articolo 20, paragrafo 1, non può essere<br />
rifiutata dall’ istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul<br />
lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a<br />
carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non<br />
possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro<br />
un lasso di tempo giustificabile sotto il profilo medico, tenuto conto del suo<br />
attuale stato di salute e della prognosi della malattia (60) .<br />
3. L'articolo 21 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capitolo.<br />
(58) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
(59) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009,<br />
con decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />
(60) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009, con<br />
decorrenza indicata al suo articolo 2 e, successivamente, così sostituito<br />
dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 465/2012.<br />
Articolo 37 (61)<br />
Spese di trasporto.<br />
1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede<br />
l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un<br />
infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua<br />
residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al