Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera<br />
circolazione dei dati di carattere personale.<br />
(112) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 79 (113)<br />
Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale.<br />
Nel contesto del presente regolamento e del regolamento di applicazione, la<br />
Commissione europea può finanziare in tutto o in parte:<br />
a) azioni miranti a migliorare gli scambi d'informazione tra le autorità e le<br />
istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, in particolare lo scambio<br />
elettronico di dati;<br />
b) ogni altra azione intesa a fornire informazioni alle persone cui si applica il<br />
presente regolamento ed ai loro rappresentanti sui diritti e gli obblighi derivanti<br />
dal presente regolamento, utilizzando i mezzi più adeguati.<br />
(113) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 80 (114)<br />
Esenzioni.<br />
1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria<br />
o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o<br />
documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato membro,<br />
è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della<br />
legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.<br />
2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione<br />
del presente regolamento sono dispensati dal visto di legalizzazione delle<br />
autorità diplomatiche o consolari.