27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera<br />

circolazione dei dati di carattere personale.<br />

(112) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 79 (113)<br />

Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale.<br />

Nel contesto del presente regolamento e del regolamento di applicazione, la<br />

Commissione europea può finanziare in tutto o in parte:<br />

a) azioni miranti a migliorare gli scambi d'informazione tra le autorità e le<br />

istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, in particolare lo scambio<br />

elettronico di dati;<br />

b) ogni altra azione intesa a fornire informazioni alle persone cui si applica il<br />

presente regolamento ed ai loro rappresentanti sui diritti e gli obblighi derivanti<br />

dal presente regolamento, utilizzando i mezzi più adeguati.<br />

(113) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 80 (114)<br />

Esenzioni.<br />

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria<br />

o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o<br />

documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato membro,<br />

è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della<br />

legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.<br />

2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione<br />

del presente regolamento sono dispensati dal visto di legalizzazione delle<br />

autorità diplomatiche o consolari.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!