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Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

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e<br />

ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;<br />

c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non<br />

contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente<br />

dall'importo delle prestazioni realmente erogate.<br />

(119) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 86 (120)<br />

Accordi bilaterali.<br />

Per quanto riguarda i rapporti fra Lussemburgo, da un lato, e Francia,<br />

Germania e Belgio, dall'altro, l'applicazione e la durata del periodo di cui<br />

all'articolo 65, paragrafo 7, è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali.<br />

(120) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

TITOLO VI<br />

Disposizioni transitorie e finali<br />

Articolo 87 (121)<br />

Disposizioni transitorie.<br />

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo<br />

precedente la data della sua applicazione.<br />

2. Ogni periodo d'assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione,<br />

di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di<br />

uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento<br />

nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la<br />

determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

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