Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
e<br />
ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;<br />
c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non<br />
contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente<br />
dall'importo delle prestazioni realmente erogate.<br />
(119) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 86 (120)<br />
Accordi bilaterali.<br />
Per quanto riguarda i rapporti fra Lussemburgo, da un lato, e Francia,<br />
Germania e Belgio, dall'altro, l'applicazione e la durata del periodo di cui<br />
all'articolo 65, paragrafo 7, è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali.<br />
(120) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
TITOLO VI<br />
Disposizioni transitorie e finali<br />
Articolo 87 (121)<br />
Disposizioni transitorie.<br />
1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo<br />
precedente la data della sua applicazione.<br />
2. Ogni periodo d'assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione,<br />
di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di<br />
uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento<br />
nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la<br />
determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.