Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TITOLO IV<br />
Commissione amministrativa e comitato consultivo<br />
Articolo 71 (104)<br />
Composizione e funzionamento della commissione amministrativa.<br />
1. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza<br />
sociale (in seguito denominata «commissione amministrativa») istituita presso<br />
la Commissione europea, è composta da un rappresentante governativo di<br />
ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un<br />
rappresentante della Commissione europea partecipa con funzione consultiva<br />
alle riunioni della commissione amministrativa.<br />
2. La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale<br />
definita dai trattati, tranne che per l’ adozione del proprio statuto, che è<br />
redatto dai suoi membri di comune accordo.<br />
Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all’ articolo 72,<br />
lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità (105) .<br />
3. La segreteria della commissione amministrativa è assicurata dalla<br />
Commissione europea.<br />
(104) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
(105) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (UE) n.<br />
465/2012.<br />
Articolo 72 (106)<br />
Compiti della commissione amministrativa.<br />
La commissione amministrativa è incaricata di:<br />
a) trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante<br />
dalle disposizioni del presente regolamento o da quelle del regolamento di<br />
applicazione o di ogni altro accordo concluso o che dovesse intervenire<br />
nell'ambito di questi, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle<br />
persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste<br />
dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato;