27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TITOLO IV<br />

Commissione amministrativa e comitato consultivo<br />

Articolo 71 (104)<br />

Composizione e funzionamento della commissione amministrativa.<br />

1. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza<br />

sociale (in seguito denominata «commissione amministrativa») istituita presso<br />

la Commissione europea, è composta da un rappresentante governativo di<br />

ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un<br />

rappresentante della Commissione europea partecipa con funzione consultiva<br />

alle riunioni della commissione amministrativa.<br />

2. La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale<br />

definita dai trattati, tranne che per l’ adozione del proprio statuto, che è<br />

redatto dai suoi membri di comune accordo.<br />

Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all’ articolo 72,<br />

lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità (105) .<br />

3. La segreteria della commissione amministrativa è assicurata dalla<br />

Commissione europea.<br />

(104) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

(105) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (UE) n.<br />

465/2012.<br />

Articolo 72 (106)<br />

Compiti della commissione amministrativa.<br />

La commissione amministrativa è incaricata di:<br />

a) trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante<br />

dalle disposizioni del presente regolamento o da quelle del regolamento di<br />

applicazione o di ogni altro accordo concluso o che dovesse intervenire<br />

nell'ambito di questi, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle<br />

persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste<br />

dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!