Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
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dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste<br />
detta situazione;<br />
b) «attività autonoma», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata<br />
tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato<br />
membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta<br />
situazione;<br />
c) «persona assicurata», in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi<br />
nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti<br />
dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per<br />
avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente<br />
regolamento;<br />
d) «pubblico dipendente», la persona considerata tale o ad essa assimilata<br />
dallo Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;<br />
e) «regime speciale per pubblici dipendenti», qualsiasi regime di sicurezza<br />
sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai<br />
lavoratori subordinati nello Stato membro interessato e al quale sono<br />
direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;<br />
f) «lavoratore frontaliero», qualsiasi persona che esercita un'attività<br />
subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato<br />
membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta<br />
la settimana;<br />
g) «rifugiato», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione<br />
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;<br />
h) «apolide», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di<br />
New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;<br />
i) «familiare»:<br />
1. i) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure<br />
designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla<br />
quale sono erogate le prestazioni;<br />
ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo<br />
1, in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate,<br />
qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come<br />
componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui<br />
essa risiede;<br />
2. se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1<br />
non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è<br />
applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono<br />
considerati familiari;