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Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

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dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste<br />

detta situazione;<br />

b) «attività autonoma», qualsiasi attività o situazione assimilata considerata<br />

tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato<br />

membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta<br />

situazione;<br />

c) «persona assicurata», in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi<br />

nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti<br />

dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per<br />

avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente<br />

regolamento;<br />

d) «pubblico dipendente», la persona considerata tale o ad essa assimilata<br />

dallo Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;<br />

e) «regime speciale per pubblici dipendenti», qualsiasi regime di sicurezza<br />

sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai<br />

lavoratori subordinati nello Stato membro interessato e al quale sono<br />

direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;<br />

f) «lavoratore frontaliero», qualsiasi persona che esercita un'attività<br />

subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato<br />

membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta<br />

la settimana;<br />

g) «rifugiato», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione<br />

di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;<br />

h) «apolide», ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di<br />

New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;<br />

i) «familiare»:<br />

1. i) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure<br />

designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla<br />

quale sono erogate le prestazioni;<br />

ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo<br />

1, in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate,<br />

qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come<br />

componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui<br />

essa risiede;<br />

2. se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1<br />

non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è<br />

applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono<br />

considerati familiari;

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