Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
10. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3,<br />
seconda frase sono applicabili al Lussemburgo entro due anni dalla data di<br />
applicazione del presente regolamento.<br />
10 bis. I punti dell’ allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia,<br />
Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la<br />
data di applicazione del presente regolamento (123) ;<br />
10 ter. L’ elenco di cui all’ allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014<br />
sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione<br />
contiene una valutazione d’ impatto dell’ importanza, della frequenza, delle<br />
dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell’ applicazione<br />
delle disposizioni dell’ allegato III. Essa contiene altresì le possibili<br />
conseguenze dell’ abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che<br />
continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10 bis.<br />
Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione<br />
di una proposta di riesame dell’ elenco, in linea di principio al fine di<br />
abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non<br />
fornisca motivi impellenti per non farlo (124) .<br />
11. Gli Stati membri provvedono a che sia fornita l'informazione appropriata<br />
riguardante le modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente<br />
regolamento e dal regolamento di applicazione.<br />
(121) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
(122) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n.<br />
988/2009, con decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />
(123) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009, con<br />
decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />
(124) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009, con<br />
decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />
Articolo 87 bis (125)<br />
Disposizione transitoria per l’ applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012.<br />
1. Se, in conseguenza dell’ entrata in vigore del regolamento (UE) n.<br />
465/2012, una persona è soggetta, a norma del titolo II del presente<br />
regolamento, alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui<br />
legislazione è stato soggetto anteriormente a detta entrata in vigore, la