27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3,<br />

seconda frase sono applicabili al Lussemburgo entro due anni dalla data di<br />

applicazione del presente regolamento.<br />

10 bis. I punti dell’ allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia,<br />

Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la<br />

data di applicazione del presente regolamento (123) ;<br />

10 ter. L’ elenco di cui all’ allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014<br />

sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione<br />

contiene una valutazione d’ impatto dell’ importanza, della frequenza, delle<br />

dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell’ applicazione<br />

delle disposizioni dell’ allegato III. Essa contiene altresì le possibili<br />

conseguenze dell’ abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che<br />

continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10 bis.<br />

Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione<br />

di una proposta di riesame dell’ elenco, in linea di principio al fine di<br />

abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non<br />

fornisca motivi impellenti per non farlo (124) .<br />

11. Gli Stati membri provvedono a che sia fornita l'informazione appropriata<br />

riguardante le modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente<br />

regolamento e dal regolamento di applicazione.<br />

(121) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

(122) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n.<br />

988/2009, con decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />

(123) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009, con<br />

decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />

(124) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n. 988/2009, con<br />

decorrenza indicata al suo articolo 2.<br />

Articolo 87 bis (125)<br />

Disposizione transitoria per l’ applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012.<br />

1. Se, in conseguenza dell’ entrata in vigore del regolamento (UE) n.<br />

465/2012, una persona è soggetta, a norma del titolo II del presente<br />

regolamento, alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui<br />

legislazione è stato soggetto anteriormente a detta entrata in vigore, la

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!