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Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

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2. I dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del regolamento<br />

d'applicazione sono trasmessi da uno Stato membro ad un altro Stato membro<br />

nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle<br />

persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera<br />

circolazione dei dati di carattere personale.<br />

(111) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 78 (112)<br />

Elaborazione elettronica dei dati.<br />

1. Gli Stati membri impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo<br />

scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione del<br />

presente regolamento e del regolamento d'applicazione. La Commissione<br />

europea appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui<br />

gli Stati membri instaurano questi servizi di elaborazione elettronica dei dati.<br />

2. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete<br />

dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, nel rispetto delle disposizioni<br />

comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione<br />

all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere<br />

personale.<br />

3. Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del<br />

presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere<br />

rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro a causa del<br />

fatto che è ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l'istituzione<br />

destinataria ha dichiarato che può ricevere documenti elettronici. La<br />

riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una<br />

riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una<br />

rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del<br />

contrario.<br />

4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul<br />

quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare<br />

ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma<br />

d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve<br />

poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma<br />

immediatamente leggibile. Quando un documento elettronico è trasmesso da<br />

un'istituzione di sicurezza sociale ad un'altra, sono adottate misure di sicurezza<br />

adeguate, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle

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