Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2. I dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del regolamento<br />
d'applicazione sono trasmessi da uno Stato membro ad un altro Stato membro<br />
nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle<br />
persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera<br />
circolazione dei dati di carattere personale.<br />
(111) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />
Articolo 78 (112)<br />
Elaborazione elettronica dei dati.<br />
1. Gli Stati membri impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo<br />
scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione del<br />
presente regolamento e del regolamento d'applicazione. La Commissione<br />
europea appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui<br />
gli Stati membri instaurano questi servizi di elaborazione elettronica dei dati.<br />
2. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete<br />
dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, nel rispetto delle disposizioni<br />
comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione<br />
all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere<br />
personale.<br />
3. Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del<br />
presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere<br />
rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro a causa del<br />
fatto che è ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l'istituzione<br />
destinataria ha dichiarato che può ricevere documenti elettronici. La<br />
riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una<br />
riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una<br />
rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del<br />
contrario.<br />
4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul<br />
quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare<br />
ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma<br />
d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve<br />
poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma<br />
immediatamente leggibile. Quando un documento elettronico è trasmesso da<br />
un'istituzione di sicurezza sociale ad un'altra, sono adottate misure di sicurezza<br />
adeguate, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle