27.07.2014 Views

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (1 ... - ClicLavoro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

- periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione,<br />

oppure<br />

- periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi<br />

di attività lavorativa autonoma.<br />

(91) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

Articolo 62 (92)<br />

Calcolo delle prestazioni.<br />

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede<br />

che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del<br />

reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o<br />

del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività<br />

subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale<br />

legislazione.<br />

2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata<br />

dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per<br />

stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e<br />

qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato<br />

soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.<br />

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda le persone disoccupate di<br />

cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza<br />

tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito<br />

dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso<br />

della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di<br />

applicazione (93) .<br />

(92) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla<br />

rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno <strong>2004</strong>, n. L 200.<br />

(93) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (<strong>CE</strong>) n.<br />

988/2009, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!